Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 7 April 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:279
Date07 April 2022
Celex Number62021CC0019
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 7 aprile 2022 (1)

Causa C19/21

I,

S

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III) – Articolo 8, paragrafo 2 – Minore non accompagnato che sostiene di avere un parente presente legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Articolo 27 – Rifiuto delle autorità competenti di quest’altro Stato membro di prendere in carico il richiedente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo»






I. Introduzione

1. Durante quella che viene comunemente definita la «crisi dei rifugiati del 2015», più di 95 000 minori non accompagnati hanno presentato domanda di protezione internazionale, il che equivale al 7% di tutte le domande di protezione internazionale ricevute nell’Unione europea (2). L’arrivo di minori non accompagnati è un fenomeno persistente, che interessa soprattutto la Grecia, la quale, nel 2020, ha accolto oltre il 20% di tutti i richiedenti asilo considerati minori non accompagnati nell’Unione europea e si è misurata con i numeri più alti di tutti gli altri Stati membri dell’Unione (3).

2. Il Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (4), il quale conferisce ai richiedenti asilo il diritto a un ricorso effettivo contro le «decisioni di trasferimento» adottate dagli Stati membri, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che attribuisce a «[o]gni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati» il diritto a un tale ricorso dinanzi a un giudice.

3. Il procedimento principale riguarda un richiedente asilo, I (in prosieguo: il «ricorrente»), che, al momento della presentazione della sua domanda di protezione internazionale in Grecia, era un minore non accompagnato. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, se un minore non accompagnato ha un parente che è presente legalmente in un altro Stato membro e che può occuparsi di lui, quest’altro Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del minore, purché ciò sia nell’interesse superiore di quest’ultimo.

4. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene di avere un parente del genere, ossia un asserito zio, S, residente nei Paesi Bassi. Di conseguenza, le autorità elleniche hanno chiesto allo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Segretario di Stato») di prendere in carico il ricorrente, affinché la sua domanda di protezione internazionale possa essere esaminata nei Paesi Bassi ed egli possa vivere con S per tutta la durata di tale esame. Il ricorso dinanzi al giudice del rinvio, proposto dal ricorrente e da S contro il Segretario di Stato, è diretto avverso il rifiuto da parte di quest’ultimo di accogliere tale richiesta.

5. Ciò premesso, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla questione se al ricorrente e a S debba essere concesso un mezzo di ricorso contro il rifiuto del Segretario di Stato, e, in caso affermativo, su quale base giuridica (l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III o l’articolo 47, primo comma, della Carta, considerati separatamente o congiuntamente).

6. La presente causa riporta nuovamente in primo piano (5) la questione del delicato equilibrio tra due obiettivi sottesi al regolamento Dublino III, ossia, da un lato, quello di istituire una procedura rapida per ripartire tra gli Stati membri la competenza ad esaminare domande di protezione internazionale e, dall’altro, quello di garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate, soprattutto quando gli Stati membri si occupano di minori non accompagnati, che sono considerati un gruppo di richiedenti asilo particolarmente vulnerabile.

7. Come spiegherò nel prosieguo, sono dell’opinione che, mentre l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non disciplina la situazione in esame, l’articolo 47, primo comma, della Carta esige che a un minore non accompagnato sia concessa la possibilità di contestare, in fatto e in diritto, il rifiuto delle autorità di uno Stato membro di prenderlo in carico, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, dinanzi ai giudici di tale Stato membro.

II. Contesto normativo

8. I considerando 13, 14, 16, 19 e 39 del regolamento Dublino III così recitano:

«(13) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla [Carta], l’interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento. Nel valutare l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

(14) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla [Carta], il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell’applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

(…)

(16) Per garantire il pieno rispetto del principio dell’unità familiare e dell’interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell’età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato.

(…)

(19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della [Carta]. (...)

(…)

(39) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla [Carta]. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza».

9. L’articolo 8 di tale regolamento, rubricato «Minori», prevede, al suo paragrafo 2, quanto segue:

«Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato (6) che ha un parente (7) presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore».

10. La sezione II del capo VI del regolamento Dublino III, intitolata «Procedure per le richieste di presa in carico», comprende gli articoli 21 e 22, i quali stabiliscono gli obblighi che si applicano agli Stati membri quando presentano e rispondono a una richiesta di presa in carico. L’articolo 21, paragrafo 1, stabilisce, nelle parti pertinenti, quanto segue:

«Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda (...).

(...)».

11. L’articolo 22, paragrafo 1, prevede che «[l]o Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta».

12. La sezione IV del capo VI del regolamento Dublino III, intitolata «Garanzie procedurali», comprende l’articolo 27, che prevede, al paragrafo 1, quando segue:

«Il richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

13. Il ricorrente è un cittadino egiziano nato nel 2002. Il 23 dicembre 2019, quando era ancora minorenne, egli ha presentato una domanda di protezione internazionale in Grecia.

14. Nel corso della procedura condotta dalle autorità elleniche per determinare, conformemente ai criteri stabiliti dal regolamento Dublino III, lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda (in prosieguo: la «procedura Dublino»), il ricorrente ha comunicato alle autorità elleniche che desiderava essere ricongiunto con S, che egli sostiene essere suo zio e che risiede nei Paesi Bassi.

15. Il 10 marzo 2020, le autorità elleniche hanno presentato, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento Dublino III, una...

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