Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 14 September 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:678
Date14 September 2023
Celex Number62022CC0359
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 14 settembre 2023 (1)

Causa C359/22

AHY

contro

Minister for Justice

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Alta Corte, Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 17, paragrafo 1 – Clausole di sovranità – Articolo 27 – Ricorso effettivo – Effetto sospensivo»






1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la High Court (Alta Corte, Irlanda) chiede l’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 (in prosieguo: il «regolamento Dublino III») (2), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. Le questioni sottoposte si collocano nel contesto del particolare regime giuridico attualmente vigente in Irlanda, che traspone il regolamento Dublino III. In forza di detto regime, la decisione di uno Stato membro di avvalersi o di non avvalersi della clausola di sovranità di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III è rimessa a un’autorità amministrativa diversa da quella incaricata di applicare i criteri di determinazione dello Stato membro competente fissati da detto regolamento e di adottare la decisione di trasferimento. Parimenti, i ricorsi giurisdizionali previsti avverso la prima e la seconda decisione rientrano nella competenza di due autorità giurisdizionali nazionali differenti.

3. La coesistenza di queste due procedure, associata alla mancanza di un coordinamento tra di esse, solleva questioni giuridiche complesse nel contesto del regolamento Dublino III. Nella sua emananda sentenza, la Corte avrà così l’occasione di fornire chiarimenti circa la portata del diritto a un ricorso effettivo come sancito all’articolo 27 di detto regolamento e, in particolare, sulla questione se una delle due succitate disposizioni imponga agli Stati membri di prevedere la possibilità di contestare in sede giudiziale, mediante un ricorso distinto da quello avverso la decisione di trasferimento, l’esercizio del potere discrezionale scaturente dalla clausola di sovranità. Inoltre, essa è chiamata a pronunciarsi sulla questione se la proposizione di un siffatto ricorso implichi necessariamente la sospensione della decisione di trasferimento.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III:

«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III».

5. L’articolo 17 del regolamento in parola, recante il titolo «Clausole discrezionali», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa, utilizzando la rete telematica “DubliNet” istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 [della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 22, pag. 3)], lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente.

Lo Stato membro che diventa competente ai sensi del presente paragrafo lo indica immediatamente nell’Eurodac ai sensi del regolamento (UE) n. 603/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2013, L 180, pag. 1)], aggiungendo la data in cui è stata adottata la decisione di esaminare la domanda».

6. L’articolo 27 del suddetto regolamento, intitolato «Mezzi di impugnazione», è così formulato:

«1. Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l’interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

3. Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».

7. L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento così dispone:

«1. Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell’arrivo a destinazione dell’interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

B. Diritto irlandese

1. European Union (Dublin System) Regulations 2018

8. L’articolo 3 dello European Union (Dublin System) Regulations 2018 (S. I. No. 62 of 2018) [regolamento del 2018 sull’Unione europea (sistema di Dublino) (S. I. n. 62 del 2018), in prosieguo: il «regolamento del 2018»], intitolato «Esercizio delle funzioni in forza del regolamento dell’[Unione]», conferisce ai funzionari per la protezione internazionale [funzionari che fanno parte dell’International Protection Office (Ufficio per la protezione internazionale, Irlanda; in prosieguo: l’«IPO»)], il compito di determinare lo Stato membro competente per una domanda di protezione internazionale in forza dei criteri enunciati nel capo III del regolamento Dublino III e di adottare le decisioni...

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