Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 2 de febrero de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:66
Date02 February 2023
Celex Number62021CC0833
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 2 febbraio 2023 (1)

Causa C-833/21

Endesa Generación SA

contro

Tribunal Económico Administrativo Central

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione dei prodotti energetici e dell’elettricità utilizzati per produrre elettricità e dell’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa – Facoltà degli Stati membri di derogare a tale esenzione per “motivi di politica ambientale” – Imposta nazionale sul carbone utilizzato per la produzione di elettricità – Obiettivi di politica ambientale – Criteri di valutazione»






I. Introduzione

1. La direttiva 2003/96/CE (2), relativa alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, prevede, all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’esenzione dall’imposta sui prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa. Tale disposizione stabilisce altresì che, in via derogatoria, gli Stati membri hanno la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti in detta direttiva.

2. A quali condizioni si può ritenere che la tassazione del carbone destinato alla produzione di elettricità, come prevista da una normativa nazionale, sia stata istituita «per motivi di politica ambientale» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96? Questa è, in sostanza, la questione posta dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna).

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Endesa Generación SA (in prosieguo: la «Endesa») e il Tribunal Económico Administrativo Central (Tribunale economico-amministrativo centrale, Spagna) in merito ad un avviso di accertamento relativo all’applicazione dell’imposta spagnola sul carbone per quanto riguarda il carbone consumato da una centrale termica per produrre energia elettrica.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2003/96

4. L’articolo 1 della direttiva 2003/96 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva».

5. L’articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Ai fini della presente direttiva s’intendono per “prodotti energetici” i prodotti:

(...)

b) di cui ai codici NC [(3)] 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

(...)

5. I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [(4)].

(...)».

6. L’articolo 4 di detta direttiva così dispone:

«1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità di cui all’articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’[imposta sul valore aggiunto (IVA)]), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo».

7. L’articolo 10 della medesima direttiva è formulato nei termini seguenti:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare all’elettricità sono quelli fissati nell’allegato I, tabella C.

2. Al di sopra dei livelli minimi di tassazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri avranno la facoltà di determinare la base imponibile, purché rispettino la direttiva 92/12/CEE [(5)]».

8. L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 enuncia quanto segue:

«In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva [92/12], relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

a) i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l’imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull’elettricità stabilito all’articolo 10».

2. Direttiva 2008/118/CE

9. L’articolo 1 della direttiva 2008/118/CE (6) che, in forza del suo articolo 47, ha abrogato e sostituito la direttiva 92/12 con effetto dal 1º aprile 2010, enuncia quanto segue:

«1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):

a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva [2003/96];

(...)

2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

3. Gli Stati membri possono applicare imposte:

a) su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;

(...)

Tuttavia, l’applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all’attraversamento delle frontiere».

B. Diritto spagnolo

10. La Ley 22/2005 por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea (legge 22/2005 recante trasposizione nell’ordinamento giuridico spagnolo di varie direttive comunitarie in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità e relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie stabilite in Stati membri differenti, e che disciplina il regime fiscale dei contributi transfrontalieri a fondi pensione nel quadro dell’Unione europea), del 18 novembre 2005 (7) (in prosieguo: la «legge 22/2005»), ha istituito in Spagna un’imposta sul carbone (in prosieguo: l’«imposta sul carbone»). A tal fine, la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales (legge n. 38/1992 sulle imposte speciali), del 28 dicembre 1992 (8), è stata modificata dall’introduzione di un titolo III, intitolato «Accise sul carbone», comprendente in particolare gli articoli da 75 a 84 di tale legge (in prosieguo: la «legge 38/1992»).

11. L’articolo 75, paragrafo 1, della legge 38/1992 enuncia quanto segue:

«Ai fini di tale imposta, sono considerati carbone i prodotti di cui ai codici 2701, 2702, 2704, 2708, 2713 e 2714 della nomenclatura tariffaria e statistica stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [(9)] (...)».

12. L’articolo 77, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue:

«È soggetta ad accisa l’immissione in consumo di carbone all’interno del suo ambito di applicazione territoriale».

13. L’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), di detta legge così disponeva:

«Sono esenti da accisa le operazioni che costituiscono immissione in consumo di carbone quando comportano l’uso dello stesso ai seguenti fini:

a) produzione di elettricità e cogenerazione di elettricità e calore».

14. L’articolo 83, paragrafo 1, della medesima legge è così formulato:

«La base imponibile dell’imposta è costituita dalla potenza energetica del carbone oggetto delle operazioni imponibili, espressa in gigajoule (GJ)».

15. L’articolo 84 della legge 38/1992 così recitava:

«L’aliquota dell’accisa è pari a EUR 0,15 per gigajoule».

16. La legge 38/1992 è stata modificata dalla Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (legge 15/2012 recante misure fiscali per la sostenibilità energetica), del 27 dicembre 2012 (10) (in prosieguo: la «legge 15/2012»). Ai sensi del preambolo di quest’ultima legge:

«I) La presente legge è volta ad armonizzare il nostro sistema tributario con un uso [dell’energia] più efficiente e rispettoso dell’ambiente e con la sostenibilità, valori ai quali è ispirata la presente riforma tributaria e, come tale, in linea con i principi fondamentali che disciplinano la politica fiscale, energetica e, ovviamente, ambientale dell’Unione europea.

Nella società attuale, il crescente impatto della produzione e del consumo di energia sulla sostenibilità ambientale richiede un quadro normativo e regolamentare che garantisca a tutti gli agenti il corretto funzionamento del modello energetico e contribuisca inoltre a preservare il nostro ricco patrimonio ambientale.

Il fondamento essenziale della presente legge è costituito dall’articolo 45 della Costituzione, disposizione in cui la tutela del nostro ambiente si configura come uno dei principi cardine delle politiche sociali ed economiche. Pertanto, uno degli assi della presente riforma fiscale è l’internalizzazione dei costi ambientali derivanti...

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