Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 27 de abril de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:358
Date27 April 2023
Celex Number62022CC0045
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 27 aprile 2023 (1)

Causa C45/22

HK

contro

Service fédéral des Pensions (SFP)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 55, paragrafo 1, lettera a) – Cumulo di prestazioni di natura diversa – Divisione degli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni – Nozione di “importi di cui si è tenuto conto” – Rispetto delle caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale – Persona che beneficia di più pensioni di vecchiaia e di reversibilità erogate da diversi Stati membri – Applicazione delle norme nazionali anticumulo – Modalità di calcolo dell’importo di una pensione di reversibilità»






I. Introduzione

1. Come emerge dai suoi considerando 1 e 45, il regolamento (CE) n. 883/2004 (2) ha l’obiettivo di assicurare un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone e contribuire, in tal modo, al miglioramento del livello di vita e delle condizioni di occupazione delle persone che si spostano all’interno dell’Unione.

2. In tale contesto, detto regolamento mira, segnatamente, a limitare la portata delle norme nazionali anticumulo in materia di pensioni di anzianità o di reversibilità per effetto delle quali la prestazione spettante ad un assicurato in uno Stato membro deve essere dedotta per il fatto di beneficiare di una prestazione in un altro Stato membro (3). L’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento stabilisce così che, se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l’applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole.

3. Ci si chiede come vada interpretata l’espressione «importi di cui si è tenuto conto» ai sensi di detta disposizione e, più precisamente, se occorra dividere l’importo totale delle prestazioni interessate o piuttosto l’importo dei redditi che eccedono un massimale di cumulo delle diverse prestazioni considerate. È questa, sostanzialmente, la questione sollevata dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio); si tratta di una questione inedita, posto che la Corte non si è ancora mai espressa sull’interpretazione dell’articolo 55 del regolamento n. 883/2004.

4. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone HK, titolare di varie pensioni di vecchiaia e di reversibilità erogate da diversi Stati membri, al Service fédéral des Pensions (Servizio pensionistico federale, Belgio; in prosieguo: l’«SFP») in merito alle modalità di calcolo dell’importo della pensione di reversibilità belga cui egli ha diritto a seguito del decesso di sua moglie.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento (CEE) n. 1408/71

5. L’articolo 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 (4), introdotto in quest’ultimo dal regolamento (CEE) n. 1248/92 (5), dal titolo «Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all’articolo 46 bis, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri», così dispone, al suo paragrafo 1:

«Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non sarebbero corrisposti in caso di un’applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione».

6. Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° maggio 2010, dal regolamento n. 883/2004.

2. Regolamento n. 883/2004

7. Ai sensi dei considerando 1, 4, da 28 a 31 e 45 del regolamento n. 883/2004:

«(1) Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione.

(...)

(4) È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.

(...)

(28) È necessario prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto.

(29) Per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un’applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l’applicazione di tali clausole.

(30) Come costantemente riaffermato dalla Corte di giustizia, il Consiglio non è competente a emanare norme che impongano una restrizione del cumulo di due o più pensioni acquisite in Stati membri diversi tramite la riduzione dell’importo di una pensione acquisita soltanto a norma della legislazione nazionale.

(31) Secondo la Corte di giustizia, è compito del legislatore nazionale emanare tali norme, tenendo presente che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti entro i quali devono essere applicate le disposizioni nazionali riguardo alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione.

(...)

(45) Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

8. L’articolo 2 di detto regolamento, dal titolo «Ambito d’applicazione “ratione personae”» enuncia quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

2. Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri».

9. L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”» prevede, al suo paragrafo 1:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(...)

d) le prestazioni di vecchiaia;

e) le prestazioni per i superstiti;

(...)».

10. Il capitolo 5 del titolo III del medesimo regolamento, dal titolo «Pensioni di vecchiaia e ai superstiti», contiene, in particolare, gli articoli da 52 a 55 dello stesso.

11. L’articolo 52 del regolamento n. 883/2004, rubricato «Liquidazione delle prestazioni», dispone, ai suoi paragrafi da 1 a 3, quanto segue:

«1. L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);

b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:

i) l’importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico;

ii) l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione prorata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.

2. All’importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l’istituzione competente applica, se del caso, l’insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli 53, 54 e 55.

3. L’interessato ha diritto a percepire dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro l’importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b)».

12. L’articolo 53 del regolamento di cui trattasi, dal titolo «Clausole anticumulo», è formulato, ai suoi paragrafi 1 e 2, come segue:

«1. Tutti i...

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