Opinion of Advocate General Hogan delivered on 3 June 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:457
Date03 June 2021
Celex Number62020CC0126
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 3 giugno 2021 (1)

Causa C126/20

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

contro

Bundesrepublik Deutschland rappresentata dall’Umweltbundesamt

(Ufficio federale per l’ambiente)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Accordo transitorio relativo all’assegnazione armonizzata di quote di emissioni a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE della Commissione – Articolo 3, lettera h) – Sottoimpianto con emissioni di processo – Recupero dello zolfo – “Processo Claus” – Emissioni di CO2 contenuto nel gas naturale – Portata della nozione di “sottoimpianto con emissioni di processo” – Impiego di materie prime contenenti carbonio – Gerarchia tra le diverse categorie di sottoimpianti – Domanda di assegnazione non concessa al termine di un periodo di scambio – Passaggio al periodo di scambio successivo»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), verte principalmente sulla portata di ciò che viene qualificato come «sottoimpianto con emissioni di processo», conformemente all’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278/UE della Commissione (2). Si tratta di una delle categorie in forza delle quali un impianto potrebbe vedersi assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai fini della direttiva 2003/87/CE (3), che istituisce un sistema di quote di emissioni di gas a effetto serra per le imprese che operano nell’Unione.

2. Sebbene tale questione sia senza dubbio di carattere estremamente tecnico – in particolare, se l’emissione di biossido di carbonio (CO2), che è naturalmente rilasciata nel corso di un processo industriale noto come «processo Claus», debba ottenere quote di emissioni a titolo gratuito – essa è nondimeno dotata di notevole importanza economica. Ciò è dimostrato dal fatto che il credito della ExxonMobil Production Deutschland GmbH (in prosieguo: la «ExxonMobil») ammonta a circa 3,5 milioni di certificati del valore di mercato di circa EUR 78,5 milioni per il periodo compreso tre il 2013 e il 2019 (4). Prima di esaminare i fatti e le questioni giuridiche, occorre tuttavia esporre anzitutto le norme giuridiche pertinenti.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2003/87

3. La direttiva 2003/87 definisce il suo ambito di applicazione all’articolo 2, paragrafo 1, che così recita:

«La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».

4. Nell’articolo 3 sono contenute definizioni pertinenti:

«b) “emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;

(…)

e) “impianto”, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;»

5. Il capo III della direttiva 2003/87 è dedicato alle norme relative agli impianti fissi. L’articolo 10 di tale direttiva sancisce il principio secondo cui, a decorrere dal 2013, gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater.

6. L’articolo 10 bis è intitolato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote». Al paragrafo 1, primo comma, esso prevede che la Commissione adotti misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito.

7. Mentre l’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87 prevede che il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito diminuisca ogni anno in vista della cessazione delle quote gratuite nel 2027, il paragrafo 12 di tale disposizione precisa che i settori o i sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non sono soggetti a tale riduzione.

8. L’articolo 10 bis, paragrafi da 13 a 18, della direttiva 2003/87 prevedeva norme relative al modo di determinare i settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

9. L’articolo 12 della direttiva 2003/87, intitolato «Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni (...) pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente (...) e che tali quote siano successivamente cancellate».

10. L’articolo 13, relativo alla validità delle quote, così dispone:

«1. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.

2. Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 12.

(…)»

11. Il testo dell’articolo 13 è stato sostituito dalla direttiva 2018/410 (5). Esso dispone ora quanto segue:

«Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un’indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi».

2. Decisione 2011/278

12. Il considerando 12 della Decisioni 2011/278 enuncia quanto segue:

«Nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto ma sono generati gas ad effetto serra che possono beneficiare di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. Per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi. Il parametro di riferimento relativo al calore è applicabile per i processi di combustione quando viene utilizzato un vettore termico misurabile. Il parametro di riferimento relativo ai combustibili è applicabile quando si consuma calore non misurabile. I valori dei parametri di riferimento relativi al calore e ai combustibili sono stati calcolati sulla base dei principi di trasparenza e semplicità utilizzando come riferimento l’efficienza di un combustibile di uso generale che può essere considerato come seconda migliore opzione in termini di emissioni di gas a effetto serra, tenuto conto delle tecniche efficienti sotto il profilo energetico. Per le emissioni di processo, è opportuno che le quote di emissioni siano assegnate sulla base delle emissioni storiche. (...)».

13. L’articolo 3, lettera h), iv e v), della decisione 2011/278 definisce i sottoimpianti con emissioni di processo come segue:

«h) “sottoimpianto con emissioni di processo”, le emissioni di gas a effetto serra, di cui all’allegato I della [direttiva 2003/87], diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all’allegato I, a seguito di una delle attività elencate qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:

(…)

(iv) le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

(v) l’impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

(…)»

14. L’articolo 6 della decisione 2011/278 descrive il sistema dei sottoimpianti. Le parti pertinenti nel presente contesto prevedono quanto segue:

«1. Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo10 bis della [direttiva 2003/87], in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:

a) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

b) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;

c) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;

d) un sottoimpianto con emissioni di processo.

I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell’impianto.

Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, quelli oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per gli impianti con emissioni di processo gli Stati membri stabiliscono chiaramente, sulla base dei codici NACE e Prodcom, se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE.

(…)

2. La somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e...

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