Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 6 July 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:554
Date06 July 2023
Celex Number62022CC0354
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 6 luglio 2023 (1)

Causa C-354/22

Weingut A

contro

Land Rheinland-Pfalz

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vini — Designazione e presentazione dei vini — Denominazioni di origine e indicazioni geografiche — Regolamento delegato (UE) 2019/33 — Articolo 54, paragrafo 1 — Etichettatura — Indicazione dell’azienda vitivinicola — Nozione di azienda — Vincoli territoriali — Vinificazione interamente effettuata nell’azienda — Intervento nella vinificazione di terzi estranei all’azienda — Torchio noleggiato per effettuare la pressatura fuori dallo stabilimento principale dell’azienda vitivinicola eponima»






1. Il diritto dell’Unione disciplina minuziosamente le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, nonché l’etichettatura e la presentazione dei vini.

2. I prodotti vitivinicoli con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta hanno la facoltà di inserire nell’etichettatura e nella presentazione specifici termini che indicano l’azienda vitivinicola dalla quale provengono detti prodotti. È quanto prescrive l’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (2), il cui allegato VI elenca tali termini per alcuni Stati membri.

3. Nella controversia all’origine del presente rinvio pregiudiziale, un viticoltore tedesco intende utilizzare il termine «Weingut» (cantina) nella presentazione dei suoi vini, sebbene le uve da cui questi ultimi sono ottenuti siano coltivate, vendemmiate e pressate su un terreno di proprietà di terzi, situato a 70 chilometri dall’azienda del viticoltore, da quest’ultimo preso in affitto.

4. Di fronte al rifiuto dell’Amministrazione di accettare il termine Weingut nella presentazione di tali vini, è sorta una controversia nella quale dovrà essere chiarito, sostanzialmente:

– se per «azienda» si debba intendere uno spazio fisico definito, comprendente solo vigneti, fabbricati e impianti di vinificazine non separati dai fondi del produttore di vino;

– se possa ammettersi che la vinificazione è stata interamente effettuata nell’azienda vitivinicola nel caso in cui la pressatura delle uve avviene in un torchio noleggiato dal produttore, al di fuori del perimetro del suo terreno. In caso affermativo, si pone la questione di quale livello di controllo del processo di vinificazione debba essere richiesto a tale produttore.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento (UE) n. 1308/2013 (3)

5. Ai sensi dell’articolo 3 («Definizioni»):

«(...)

3. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal (...) regolamento (UE) n. 1307/2013[(4)] (...)».

6. Ai sensi dell’articolo 122 («Poteri delegati»):

«1. Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

(...)

c) le indicazioni facoltative, in particolare:

(...)

(iii) i termini che si riferiscono a un’azienda e le relative condizioni d’uso;

(...)».

2. Regolamento n. 1307/2013

7. L’articolo 4 («Definizioni e relative disposizioni») così dispone:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

b) “azienda”: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

(...)».

3. Regolamento delegato 2019/33

8. Ai sensi del considerando 48:

«L’indicazione dell’azienda che coltiva i vigneti da cui provengono i prodotti vitivinicoli e nella quale sono effettuati tutti i processi di vinificazione può costituire un valore aggiunto per i produttori e un’indicazione di qualità superiore per i consumatori. Dovrebbe pertanto essere consentito ai produttori di indicare il nome di un’azienda sulle etichette dei prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta».

9. L’articolo 1 («Oggetto») dispone quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 (...) per quanto riguarda:

(...)

f) l’etichettatura e la presentazione».

10. Al capo IV («Etichettatura e presentazione»), sezione 2 («Indicazioni facoltative»), l’articolo 54 («Indicazione dell’azienda») stabilisce quanto segue:

«1. I termini elencati nell’allegato VI con riferimento all’azienda, diversi dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Tali termini sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell’azienda.

(...)».

11. L’articolo 55 («Riferimento al nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta») così dispone:

«1. A norma dell’articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e fermi restando gli articoli 45 e 46, soltanto i prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta, una indicazione geografica protetta o una indicazione geografica di un paese terzo possono riportare in etichetta il riferimento al nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona di tale denominazione di origine o indicazione geografica.

2. Ove sia fatto riferimento al nome di un’unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, la zona dell’unità geografica in questione è definita con precisione dal richiedente nel disciplinare di produzione e nel documento unico. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull’uso di queste unità geografiche.

(...)».

12. L’allegato VI («Termini di cui all’articolo 54, paragrafo 1») prevede per la Germania i seguenti termini: «Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer».

B. Diritto tedesco. Weinverordnung (regolamento sul vino) (5)

13. L’articolo 38, paragrafo 1, dispone che è ammessa l’indicazione dell’azienda per i vini Federweißer, Landwein (vini locali), Qualitätswein (vini di qualità), Prädikatswein (vini di qualità superiore), Sekt (vini spumanti), Qualitätsperlwein (vini spumanti di qualità) o Qualitätslikörwein (vini liquorosi di qualità) solo in conformità all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33 in combinato disposto con l’allegato VI dello stesso. Ai paragrafi 3 e 5 si fa riferimento all’indicazione «Gutsabfüllung».

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

14. Il titolare (in prosieguo: il «viticoltore A») di un’azienda vitivinicola situata a Zell, nella regione tedesca della Mosella, produce vino ottenuto non solo da uve provenienti dai vigneti di sua proprietà, bensì anche da altri vigneti presi in affitto.

15. Uno di questi vigneti in affitto, con una superficie di 2,15 ettari, si trova a circa 70 chilometri da Zell, in un’azienda vitivinicola appartenente al viticoltore B.

16. I due viticoltori hanno stipulato un contratto in base al quale B coltiva i vigneti secondo le istruzioni di A e, inoltre, dà a nolo ogni anno a quest’ultimo un impianto di pressatura, a titolo esclusivo, per un periodo di 24 ore dopo la raccolta della superficie affittata.

17. La pressatura viene effettuata nell’azienda del viticoltore B in base alle prescrizioni enologiche del viticoltore A. Il vino così ottenuto viene versato in botti che vengono trasportate nello stabilimento principale del viticoltore A dai suoi dipendenti.

18. Il viticoltore A intende utilizzare i termini «Weingut» e «Gutsabfüllung» per il vino pressato nel torchio che prende a noleggio dal viticoltore B.

19. Il Land Rheinland-Pfalz (Land Renania-Palatinato, Germania; in prosieguo: il «Land») ritiene che, in tali condizioni, il viticoltore A non possa utilizzare questi due termini.

20. La controversia è stata portata davanti al Verwaltungsgericht Trier (Tribunale amministrativo di Treviri, Germania), che, con sentenza del 16 maggio 2019, ha accolto il ricorso presentato dal viticoltore A, dichiarando che quest’ultimo aveva il diritto di utilizzare i termini «Weingut» e «Gutsabfüllung». Per detto giudice, l’importante era che la direzione effettiva, la sorveglianza continua e la responsabilità esclusiva della vinificazione spettassero al viticoltore A.

21. Il Land ha interposto appello dinanzi all’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Tribunale amministrativo superiore della Renania-Palatinato, Germania), che riformava la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso del viticoltore A con sentenza del 12 agosto 2020.

22. Il giudice d’appello ha fondato la sua sentenza, in sostanza, sui seguenti argomenti:

– Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato VI del regolamento delegato 2019/33, l’indicazione «Weingut» presuppone che la vinificazione sia effettuata in un’azienda, intesa non come unità organizzativa, ma come un complesso operativo con uno stabilimento permanente destinato alla produzione vitivinicola in maniera durevole dal suo proprietario e in cui è impiegato personale sotto la sua direzione. Una separazione delle fasi della vinificazione, come quella di pressatura, è in contraddizione con l’idea che «tutto deve rimanere in un’unica mano».

– Il contratto di noleggio del torchio non garantisce che tutte le fasi della produzione del vino si svolgano sotto la direzione e la responsabilità della stessa persona. Al contrario, il contratto consente di effettuare la pressatura sia in presenza del produttore sia in presenza di un addetto al torchio al servizio del suo...

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