Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 810/2004 of 29 April 2004 adapting several regulations concerning the common organisation of the milk and milk products market by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to theEuropean Union (OJ L 149, 30.4.2004)

Published date16 June 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 215, 16 June 2004
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16.6.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 215/104

Rettifica del regolamento (CE) n. 810/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante adeguamento di alcuni regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a motivo dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149 del 30 aprile 2004 )

Il regolamento (CE) n. 810/2004 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante adeguamento di alcuni regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a motivo dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare determinate modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all’Unione europea.
(2) I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro (1) contengono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.
(3) L’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2) contengono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.
(4) Gli allegati V e VII del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3) contengono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.
(5) L’articolo 20 bis, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4) contiene alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre le disposizioni dell’articolo 20 ter e dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e non saranno quindi più applicabili a partire dalla data dell’adesione. È quindi opportuno sopprimere tali disposizioni.
(6) L’allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (5) elenca le categorie nazionali di qualità del burro prodotto negli Stati membri che possono essere ammesse a beneficiare di un aiuto all’ammasso privato. È opportuno inserire nel suddetto allegato le categorie nazionali di qualità del burro dei nuovi Stati membri.
(7) L’allegato II del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (6) comprende un elenco di prodotti, ripartiti per Stato membro, per i quali occorre comunicare periodicamente alla Commissione i prezzi di mercato, sempreché vi siano scambi rappresentativi per i prodotti definiti. È opportuno inserire nel suddetto allegato l’elenco dei prodotti rappresentativi sul mercato dei nuovi Stati membri.
(8) L’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 28, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 37 e l’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (7) contengono alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno inserire nelle suddette disposizioni le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre alcune disposizioni dell’articolo 5, dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 24 e taluni punti dell’allegato I, parte B, dell’allegato III e dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri. È opportuno adeguare o sopprimere tali disposizioni a partire dalla data di adesione.
(9) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (8) stabilisce le modalità per l’apertura di una gara permanente. Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per taluni tipi di burro (9) e il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per il latte scremato in polvere (10) prevedono gare distinte per i suddetti prodotti. È opportuno inserire anche i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali competenti per le procedure di gara nei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2191/81, il testo dei paragrafi 1 et 2 è sostituito dal seguente:

1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture, apposte in modo ben leggibile e in caratteri indelebili:

Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CEE) no 2191/81,
Máslo za sníženou cenu podle nařízení (EHS) č. 2191/81,
Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EØF) nr. 2191/81,
Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2191/81,
Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2191/81,
Βούτυρο σε μειωμένη τιμή πωληθέν βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81,
Butter at reduced price under Regulation (EEC) No 2191/81,
Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CEE) no 2191/81,
Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CEE) n. 2191/81,
Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2191/81,
Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2191/81,
A 2191/81/EGK rendelet értelmében csökkentett árú vaj,
Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KEE) Nru 2191/81,
Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2191/81,
Masło po obniżonej cenie zgodnie z Rozporządzeniem (EWG) nr 2191/81,
Manteiga a preco diminuido sob Regulamento (CEE) no. 2191/81,
Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (EHS) č. 2191/81,
Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (EGS) št. 2191/81,
Asetuksen (ETY) N:o 2191/81 mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi,
Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EEG) nr 2191/81.

2. Gli eventuali imballaggi dei panetti o delle razioni devono recare una o più delle diciture seguenti:

Reventa prohibida,
Opětný prodej zakázán,
Videresalg forbudt,
Weiterverkauf verboten,
Edasimüük keelatud,
Απαγορεύεται η μεταπώληση,
Resale prohibited,
Revente interdite,
Vietata la rivendita,
Atkalpārdošana aizliegta,
Perparduoti draudžiama,
Viszonteladása tilos,
Bejgħ mill-ġdid ipprojbit,
Doorverkoop verboden,
Odsprzedaż zabroniona,
Revanda proibida,
Opätovný predaj zakázaný,
Nadaljnja prodaja
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