Council Decision 2012/168/CFSP of 23 March 2012 amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Published date24 March 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 24 March 2012
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24.3.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/85

DECISIONE 2012/168/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).
(2) In base ad un riesame della decisione 2011/235/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2013.
(3) Inoltre, tenuto conto della gravità della situazione dei diritti umani in Iran, altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.
(4) A tale proposito, è opportuno rilevare che, in linea con il considerando (4) della decisione 2011/235/PESC, tra le persone oggetto di misure restrittive possono essere inseriti anche membri del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC), delle forze Basij e di Ansar-e-Hezbollah.
(5) È opportuno altresì vietare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo e l'intercettazione, da parte del regime iraniano, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Iran.
(6) Dovrebbe inoltre essere incluso nella decisione 2011/235/PESC, in considerazione degli obiettivi che questa si prefigge, il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna. Nello stesso tempo, la decisione 2010/413/PESC del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), dovrebbe essere modificata in modo che non includa più tale divieto.
(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/235/PESC è così modificata:

1) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 2 bis Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte del regime iraniano, o per suo conto, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Iran, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature o software. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo. Articolo 2 ter 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, siano esse originarie o meno dei loro territori. 2. È altresì vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o destinati ad essere ivi utilizzati.";
2) è inserito l'articolo
...

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