Council Decision 2012/169/CFSP of 23 March 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures directed against Iran

Published date24 March 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 87, 24 March 2012
L_2012087IT.01009001.xml
24.3.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/90

DECISIONE 2012/169/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1).
(2) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (2).
(3) Le misure contenute nella decisione 2010/413/PESC rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre quelle contenute nella decisione 2011/235/PESC riflettono le preoccupazioni del Consiglio sul deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran.
(4) In considerazione dei suoi obiettivi, il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna sarà incluso nella decisione 2011/235/PESC. Detta decisione sarà quindi modificata di conseguenza
(5) Al tempo stesso, la decisione 2010/413/PESC non dovrebbe più comprendere il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e dovrebbe essere modificata in conseguenza.
(6) Inoltre, si dovrebbe precisare che le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche si applicano alle persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio per tali armi e materiale connesso. Tale divieto non si applica ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran;";
2) all'articolo 19, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
...

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