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24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/90 |
DECISIONE 2012/169/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(2) | Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (2). |
(3) | Le misure contenute nella decisione 2010/413/PESC rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre quelle contenute nella decisione 2011/235/PESC riflettono le preoccupazioni del Consiglio sul deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran. |
(4) | In considerazione dei suoi obiettivi, il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna sarà incluso nella decisione 2011/235/PESC. Detta decisione sarà quindi modificata di conseguenza |
(5) | Al tempo stesso, la decisione 2010/413/PESC non dovrebbe più comprendere il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e dovrebbe essere modificata in conseguenza. |
(6) | Inoltre, si dovrebbe precisare che le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche si applicano alle persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
1) | all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) | armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio per tali armi e materiale connesso. Tale divieto non si applica ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran;"; | |
2) | all'articolo 19, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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