Council Decision 2013/468/CFSP of 23 September 2013 amending and extending Decision 2010/565/CFSP on the European Union mission to provide advice and assistance for security sector reform in the Democratic Republic of the Congo (EUSEC RD Congo)
Published date | 24 September 2013 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 252, 24 September 2013 |
24.9.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 252/29 |
DECISIONE 2013/468/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 2013
che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC (1), modificata da ultimo dalla decisione 2012/515/PESC (2). |
(2) | Il 13 luglio 2012 il Comitato politico e di sicurezza ha avallato la raccomandazione secondo cui l’EUPOL RD Congo dovrebbe essere prorogata fino al 30 settembre 2013, a cui dovrebbe seguire una fase di transizione finale di dodici mesi per il passaggio delle consegne. |
(3) | È pertanto opportuno prorogare l’EUSEC RD Congo per una fase di transizione finale fino al 30 settembre 2014. |
(4) | L’EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/565/PESC è così modificata:
1) | l’articolo 5 è così modificato:
|
2) | è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Disposizioni giuridiche L’EUSEC RD Congo ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.»; |
3) | l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Disposizioni finanziarie 1. L’importo di riferimento |
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