Council Decision (CFSP) 2015/1099 of 7 July 2015 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

Published date08 July 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 180, 8 July 2015
L_2015180IT.01000401.xml
8.7.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/4

DECISIONE (PESC) 2015/1099 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2015

che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
(2) Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.
(3) Il 30 giugno 2015, con decisione (PESC) 2015/1050 (2), il Consiglio ha deciso di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 7 luglio 2015.
(4) Il 7 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno convenuto con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 10 luglio 2015 per avere il tempo di proseguire i negoziati nella prospettiva di giungere a un accordo su un piano d'azione congiunto globale.
(5) La sospensione delle misure restrittive dell'Unione specificate nel piano d'azione congiunto dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 10 luglio 2015. I pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti entro tale data.
(6) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 26 bis della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 26 bis

1. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, è sospeso fino al 10 luglio 2015 per quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio iraniano.

2. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sospeso fino al 10 luglio 2015 per quanto riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione relativa all'importazione, all'acquisto...

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