Council Decision (CFSP) 2015/1050 of 30 June 2015 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

Published date01 July 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 170, 1 July 2015
L_2015170IT.01000201.xml
1.7.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170/2

DECISIONE (PESC) 2015/1050 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 2015

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
(2) Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.
(3) Nell'ambito di tale prima fase, l'Iran adotterà una serie di misure volontarie specificate nel piano d'azione congiunto. In cambio, si adotterà una serie di misure volontarie comprendenti, per quanto concerne l'Unione, la sospensione delle misure restrittive relative al divieto di prestare servizi di assicurazione e riassicurazione nonché trasporto per il petrolio greggio iraniano, al divieto di importare, acquistare o trasportare prodotti petrolchimici iraniani e di prestare servizi connessi e al divieto di commerciare in oro e metalli preziosi con il governo iraniano, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell'Iran o le persone ed entità che agiscono per loro conto. La sospensione di tali misure restrittive dovrebbe avere una durata di sei mesi, durante i quali i pertinenti contratti dovranno essere eseguiti.
(4) Il piano d'azione congiunto prevede inoltre di aumentare di dieci volte le soglie di autorizzazione in relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l'Iran.
(5) Il 20 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/21/PESC (2), che modifica la decisione 2010/413/PESC al fine di attuare le disposizioni relative alle misure restrittive dell'Unione contenute nel piano d'azione congiunto.
(6) Il 19 luglio 2014 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno convenuto con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 24 novembre 2014.
(7) Il 21 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/480/PESC (3) che modifica la decisione 2010/413/PESC al fine di prorogare le disposizioni relative alle misure restrittive dell'Unione contenute nel piano d'azione congiunto.
(8) Il 24 novembre 2014 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno del coordinatore e negoziatore dell'UE per il gruppo E3/EU+3 nei negoziati sul nucleare con l'Iran, hanno convenuto con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al
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