Council Decision (CFSP) 2015/1130 of 10 July 2015 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

Published date11 July 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 184, 11 July 2015
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11.7.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 184/18

DECISIONE (PESC) 2015/1130 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2015

che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
(2) Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.
(3) Il 7 luglio 2015, con decisione (PESC) 2015/1099 (2), il Consiglio ha deciso di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 10 luglio 2015.
(4) Il 10 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno convenuto con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 13 luglio 2015 per avere il tempo di proseguire i negoziati nella prospettiva di giungere a un accordo su un piano d'azione congiunto globale.
(5) La sospensione delle misure restrittive dell'Unione specificate nel piano d'azione congiunto dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 13 luglio 2015. I pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti entro tale data.
(6) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 26 bis della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 26 bis

1. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio iraniano.

2. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda la fornitura...

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