Council Decision (CFSP) 2016/2144 of 6 December 2016 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

Published date07 December 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 332, 7 December 2016
L_2016332IT.01002201.xml
7.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332/22

DECISIONE (PESC) 2016/2144 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
(2) In considerazione del perdurare della crisi umanitaria in Siria e del ruolo cruciale svolto dagli attori dell'Unione europea nel far fronte alle esigenze umanitarie della popolazione siriana, è importante proseguire le attività di assistenza umanitaria e civile in Siria. L'acquisto di carburante è un'esigenza operativa per la fornitura di soccorso umanitario o assistenza alla popolazione in Siria. L'evoluzione della situazione operativa in Siria ha dimostrato che l'attuale disposizione relativa al rilascio di licenze per l'acquisto di carburante in Siria è insufficiente sul piano pratico.
(3) È pertanto necessario modificare la deroga per motivi di assistenza umanitaria e civile applicata alle restrizioni all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi in Siria così da disporre di un regime di autorizzazione che meglio rifletta le condizioni operative.
(4) Inoltre, e per lo stesso motivo, è altresì necessario modificare la deroga per motivi umanitari applicata alle restrizioni in materia di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
(5) Tali modifiche non pregiudicano in alcun modo la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (3) e con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (4).
(6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
(7) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

1) all'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria ad essi correlati da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'UE o degli Stati membri destinati alla fornitura di soccorso umanitario in Siria o alla
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