Council Decision (CFSP) 2016/1341 of 4 August 2016 amending Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Published date05 August 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 212, 5 August 2016
L_2016212IT.01011601.xml
5.8.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 212/116

DECISIONE (PESC) 2016/1341 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2016

che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC (1), che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC (2) e, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).
(2) Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2270 (2016), che dispone nuove misure nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).
(3) Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 (3), che attua le misure suddette.
(4) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (4), che ha sostituito la decisione 2013/183/PESC e che, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).
(5) La UNSCR 2270 (2016) prevede la designazione di ulteriori beni cui si applicano i divieti di trasferimento, approvvigionamento e fornitura dell'assistenza tecnica. Il comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) ha ritenuto di identificare e designare quali beni sensibili un elenco di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie legati alle armi di distruzione di massa.
(6) Inoltre, il Consiglio ritiene che il divieto di ingresso nei porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC si debba applicare anche alle navi battenti bandiera della RPDC.
(7) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare le misure previste nella presente decisione.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
...

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