Council Decision (CFSP) 2017/1512 of 30 August 2017 amending Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Published date31 August 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 224, 31 August 2017
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31.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224/118

DECISIONE (PESC) 2017/1512 DEL CONSIGLIO

del 30 agosto 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC (2) e, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).
(2) Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2270 (2016) che dispone nuove misure nei confronti della RPDC.
(3) Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 (3) che attua le misure suddette.
(4) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (4) relativa a misure restrittive nei confronti della RPDC, che ha sostituito la decisione 2013/183/PESC e, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).
(5) L'UNSCR 2270 dispone che il congelamento dei beni si applica nei confronti di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o di persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, se uno Stato membro delle Nazioni Unite accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR pertinenti. Inoltre, il Consiglio ritiene che le persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerti che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR pertinenti dovrebbero essere soggette a restrizioni di viaggio.
(6) Il Consiglio ritiene necessario introdurre un nuovo allegato per elencare tali persone ed entità.
(7) L'UNSCR 2270 (2016) dispone altresì che il congelamento dei beni applicabile alle entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, non si applica se i fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le altre agenzie specializzate.
(8) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è modificata come segue:

1) l'articolo 13 è modificato come segue:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2) Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con:
a) banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC;
b) succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
c) succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;
d) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC; o
e) entità finanziarie non domiciliate nella RPDC o non rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC, salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3 e siano state autorizzate in conformità del punto 4).»;
b) il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5) La previa autorizzazione di cui al punto 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC o di un'organizzazione interazionale o che gode di immunità nella Corea del Nord conformemente al
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