Council Decision (CFSP) 2018/655 of 26 April 2018 amending Decision 2013/184/CFSP concerning restrictive measures against Myanmar/Burma

Published date27 April 2018
Date of Signature26 April 2018
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 108, 27 April 2018
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27.4.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108/29

DECISIONE (PESC) 2018/655 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2018

recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (1).
(2) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali condanna le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani in corso commesse dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania e invita il governo del Myanmar/Birmania e le forze di sicurezza a garantire che negli Stati di Rakhine, del Kachin e dello Shan regnino la sicurezza, lo stato di diritto e il principio di responsabilità. Le conclusioni hanno confermato la pertinenza dell'attuale embargo sulle armi e sulle attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna e hanno approvato il rinnovo delle misure restrittive. Nelle conclusioni il Consiglio chiedeva altresì opzioni concrete per il rafforzamento dell'embargo attuale e proposte di misure restrittive mirate nei confronti di alti ufficiali delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.
(3) In tale contesto è opportuno imporre ulteriori misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania sotto forma di un divieto di esportare prodotti a duplice uso destinati a utilizzatori finali militari e della polizia di frontiera, restrizioni all'esportazione di attrezzature per il monitoraggio delle comunicazioni che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e alla formazione e alla cooperazione militari.
(4) È inoltre opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, ad esempio incitamento alla violenza, discriminazione e violenza contro persone appartenenti a minoranze nel Rakhine e intralcio al processo di ritorno, volontario e sicuro, degli sfollati dallo Stato di Rakhine nei loro luoghi d'origine, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati. Misure restrittive mirate dovrebbero essere imposte anche nei confronti di determinate persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi o lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte violazioni o presunti abusi dei diritti umani, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati.
(5) Il passaggio dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi, soggetto al controllo delle parti del conflitto e in conformità del diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere ostacolato. È dunque opportuno applicare restrizioni nei confronti di persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di intralciare il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi. Tali restrizioni non dovrebbero pregiudicare indebitamente la prestazione di assistenza umanitaria e dovrebbero essere applicate tenendo pienamente conto del diritto dei diritti umani e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario.
(6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC.
(7) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

1) è inserito il testo seguente prima dell'articolo 1: «CAPO I RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE»;
2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretta o indiretta, di tutti i prodotti e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1) per uso militare in Myanmar/Birmania, destinati a utilizzatori finali militari o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali prodotti o tecnologie originari o non di detto territorio. 2. Sono vietati:
a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi pertinenti ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di tali prodotti e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualunque utilizzatore finale militare o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania o per uso militare in Myanmar/Birmania;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque utilizzatore finale militare o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania o per uso militare in Myanmar/Birmania.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 27 aprile 2018 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. (*1) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).»;"
3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. L'articolo 1 e l'articolo 1 bis non si applicano:
a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna o di prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio destinati unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;
b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad
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