Council Decision (CFSP) 2018/655 of 26 April 2018 amending Decision 2013/184/CFSP concerning restrictive measures against Myanmar/Burma
Published date | 27 April 2018 |
Date of Signature | 26 April 2018 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 108, 27 April 2018 |
27.4.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 108/29 |
DECISIONE (PESC) 2018/655 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2018
recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (1). |
(2) | Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali condanna le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani in corso commesse dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania e invita il governo del Myanmar/Birmania e le forze di sicurezza a garantire che negli Stati di Rakhine, del Kachin e dello Shan regnino la sicurezza, lo stato di diritto e il principio di responsabilità. Le conclusioni hanno confermato la pertinenza dell'attuale embargo sulle armi e sulle attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna e hanno approvato il rinnovo delle misure restrittive. Nelle conclusioni il Consiglio chiedeva altresì opzioni concrete per il rafforzamento dell'embargo attuale e proposte di misure restrittive mirate nei confronti di alti ufficiali delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. |
(3) | In tale contesto è opportuno imporre ulteriori misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania sotto forma di un divieto di esportare prodotti a duplice uso destinati a utilizzatori finali militari e della polizia di frontiera, restrizioni all'esportazione di attrezzature per il monitoraggio delle comunicazioni che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e alla formazione e alla cooperazione militari. |
(4) | È inoltre opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, ad esempio incitamento alla violenza, discriminazione e violenza contro persone appartenenti a minoranze nel Rakhine e intralcio al processo di ritorno, volontario e sicuro, degli sfollati dallo Stato di Rakhine nei loro luoghi d'origine, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati. Misure restrittive mirate dovrebbero essere imposte anche nei confronti di determinate persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi o lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte violazioni o presunti abusi dei diritti umani, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati. |
(5) | Il passaggio dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi, soggetto al controllo delle parti del conflitto e in conformità del diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere ostacolato. È dunque opportuno applicare restrizioni nei confronti di persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di intralciare il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi. Tali restrizioni non dovrebbero pregiudicare indebitamente la prestazione di assistenza umanitaria e dovrebbero essere applicate tenendo pienamente conto del diritto dei diritti umani e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario. |
(6) | È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC. |
(7) | È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/184/PESC è così modificata:
1) | è inserito il testo seguente prima dell'articolo 1: «CAPO I RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE»; |
2) | è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretta o indiretta, di tutti i prodotti e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1) per uso militare in Myanmar/Birmania, destinati a utilizzatori finali militari o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali prodotti o tecnologie originari o non di detto territorio. 2. Sono vietati:
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3) | l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. L'articolo 1 e l'articolo 1 bis non si applicano:
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