Council Directive 2011/97/EU of 5 December 2011 amending Directive 1999/31/EC as regards specific criteria for the storage of metallic mercury considered as waste

Published date10 December 2011
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 10 December 2011
L_2011328IT.01004901.xml
10.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/49

DIRETTIVA 2011/97/UE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2011

che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (2), in particolare l’articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1102/2008 stabilisce che, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento, essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente in taluni tipi di discariche.
(2) Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è già disciplinato dalla normativa dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti.
(3) Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto per un periodo massimo di un anno è soggetto all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (3).
(4) La direttiva 1999/31/CE e la decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (4), si applicano agli impianti per lo stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1102/2008.
(5) Ne consegue, in particolare, che tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno necessitano di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 1999/31/CE e che tali impianti sono soggetti ai requisiti di controllo e sorveglianza di cui all’articolo 12 di tale direttiva, nonché, in caso di deposito sotterraneo, ai requisiti di valutazione della sicurezza a norma dell’allegato A della decisione 2003/33/CE.
(6) Detti impianti sono inoltre soggetti alle disposizioni generali della direttiva 2008/98/CE in materia di tenuta di registri.
(7) Le disposizioni della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (5), si applicano inoltre agli impianti per lo stoccaggio in superficie temporaneo, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1102/2008.
(8) Tali disposizioni non sono tuttavia pienamente applicabili alle caratteristiche specifiche del mercurio metallico ed è pertanto necessario introdurre requisiti supplementari.
(9) È opportuno che tali requisiti supplementari tengano conto delle attività di ricerca riguardanti i metodi di smaltimento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico. Nonostante i progressi compiuti nello sviluppo di metodi di solidificazione ecocompatibili, è prematuro trarre conclusioni quanto alla sostenibilità di tali soluzioni su ampia scala.
(10) Al fine di definire requisiti validi e fondati per lo stoccaggio permanente sono necessarie supplementari valutazioni del comportamento a lungo termine del mercurio metallico in caso di deposito sotterraneo. Le disposizioni di cui alla presente direttiva, ritenute adeguate e che rappresentano le migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico per un periodo massimo di cinque anni, dovrebbero pertanto limitarsi allo stoccaggio temporaneo.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 1999/31/CE.
(12) Il comitato di cui all’articolo 16 della direttiva 1999/31/CE non ha formulato alcun parere. È pertanto opportuno che il Consiglio adotti la presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT