Council Directive 76/400/EEC of 6 April 1976 amending Article 15 of Directive 75/268/EEC on mountain and hill farming and farming in certain less-favoured areas

Published date26 April 1976
Subject MatterAgricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 108, 26 April 1976
EUR-Lex - 31976L0400 - IT 31976L0400

Direttiva 76/400/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica l'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 26/04/1976 pag. 0021 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0046


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

che modifica l ' articolo 15 della direttiva 75/268/CEE sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

( 76/400/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il tasso di rimborso del 25 % delle spese imputabili relative all ' indennità compensativa , previsto all ' articolo 15 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svataggiate ( 3 ) , non sembra sufficiente a consentire un ' efficace applicazione della direttiva , in particolare nelle regioni più svantaggiate ;

considerando che , essendo le zone dell ' Irlanda e dell ' Italia tra le più svantaggiate , occorre fissare al 35 % il tasso di rimborso applicabile a questi due paesi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 15 della direttiva 75/268/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 15

1 . Sono imputabili al FEAOG , sezione orientamento , a norma dell ' articolo 19 della direttiva 72/159/CEE , le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste agli articoli da 5 a 11 . Il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili relative alla indennità compensativa di cui al titolo II . Tuttavia , per l ' Irlanda e l ' Italia , il tasso di rimborso è pari al 35 % a decorrere dal 1° gennaio 1976 .

Le spese relative all ' indennità compensativa non danno luogo a rimborso alcuno se l ' agricoltore percepisce una pensione di anzianità .

2 . La partecipazione della Comunità alle spese imputabili relative all ' aiuto previsto all ' articolo 11 non può oltrepassare 20 000 unità di conto per investimento collettivo e 100 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato .

Articolo 2

Gli Stati membri...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT