Council Directive 76/400/EEC of 6 April 1976 amending Article 15 of Directive 75/268/EEC on mountain and hill farming and farming in certain less-favoured areas
Published date | 26 April 1976 |
Subject Matter | Agricultural structures |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 108, 26 April 1976 |
Direttiva 76/400/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica l'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 26/04/1976 pag. 0021 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0046
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 1976
che modifica l ' articolo 15 della direttiva 75/268/CEE sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate
( 76/400/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che il tasso di rimborso del 25 % delle spese imputabili relative all ' indennità compensativa , previsto all ' articolo 15 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svataggiate ( 3 ) , non sembra sufficiente a consentire un ' efficace applicazione della direttiva , in particolare nelle regioni più svantaggiate ;
considerando che , essendo le zone dell ' Irlanda e dell ' Italia tra le più svantaggiate , occorre fissare al 35 % il tasso di rimborso applicabile a questi due paesi ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Il testo dell ' articolo 15 della direttiva 75/268/CEE è sostituito dal seguente testo :
« Articolo 15
1 . Sono imputabili al FEAOG , sezione orientamento , a norma dell ' articolo 19 della direttiva 72/159/CEE , le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste agli articoli da 5 a 11 . Il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili relative alla indennità compensativa di cui al titolo II . Tuttavia , per l ' Irlanda e l ' Italia , il tasso di rimborso è pari al 35 % a decorrere dal 1° gennaio 1976 .
Le spese relative all ' indennità compensativa non danno luogo a rimborso alcuno se l ' agricoltore percepisce una pensione di anzianità .
2 . La partecipazione della Comunità alle spese imputabili relative all ' aiuto previsto all ' articolo 11 non può oltrepassare 20 000 unità di conto per investimento collettivo e 100 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato .
Articolo 2
Gli Stati membri...
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