Council Directive 80/1141/EEC of 8 December 1980 amending Directives 70/457/EEC and 70/458/EEC on the common catalogue of varieties of agricultural plant species and on the marketing of vegetable seed

Published date16 December 1980
Subject MatterPlants and flowers,Fruit and vegetables,Seeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 341, 16 December 1980
EUR-Lex - 31980L1141 - IT 31980L1141

Direttiva 80/1141/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, che modifica le direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e la commercializzazione delle sementi di ortaggi

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 16/12/1980 pag. 0027 - 0028
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 20 pag. 0039
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 20 pag. 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0215
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0215


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1980 che modifica le direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e la commercializzazione delle sementi di ortaggi (80/1141/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, per i motivi qui di seguito esposti, è opportuno modificare la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (2) e la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), modificate da ultimo dalla direttiva 97/967/CEE (4);

considerando che in base alle disposizioni relative ai cataloghi comuni delle varietà, le ammissioni ufficiali delle varietà avvenute anteriormente all'applicazione di dette disposizioni, secondo principi diversi da quelli delle direttive in questione, scadono il 30 giugno 1980 al più tardi, se a tale data queste varietà non sono state ammesse in base alle disposizioni delle direttive;

considerando che per un certo numero di varietà in questione, non è stato possibile ultimare la procedura di ammissione secondo le disposizioni delle direttive;

considerando che è pertanto opportuno prevedere per determinate varietà la possibilità di una proroga del termine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 3 della direttiva 70/457/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 23, a prorogare per determinate...

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