Council Directive 80/666/EEC of 24 June 1980 amending Directive 75/268/EEC on mountain and hill farming and farming in certain less-favoured areas

Published date14 July 1980
Subject MatterRegional policy,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 180, 14 July 1980
EUR-Lex - 31980L0666 - IT

Direttiva 80/666/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 14/07/1980 pag. 0034 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0056
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 29 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0167
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0167


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1980 che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (80/666/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che nella regione del Mezzogiorno, comprese le isole, e nelle regioni dei dipartimenti d'oltremare il livello minimo di 3 ettari di superficie agricola utile stabilito per le aziende beneficiarie dell'indennità compensativa di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (4), è troppo elevato visto il notevole numero di piccolissime aziende ; che occorre pertanto fissare tale livello a 2 ettari di superficie agricola utile;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione del potere d'acquisto verificatasi dopo l'adozione della direttiva 75/268/CEE, appare giustificato aumentare l'importo massimo dell'indennità compensativa;

considerando che, vista l'evoluzione dell'allevamento bovino nelle regioni svantaggiate nel corso degli ultimi anni in Italia, appare giustificato non limitare l'indennità compensativa ad un certo numero di vacche da latte;

considerando che nelle zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno, comprese le isole, e dell'Irlanda occidentale («Western region») ai sensi della direttiva 75/268/CEE, il tasso di rimborso del 25 % delle spese imputabili relative al regime d'incoraggiamento a favore degli imprenditori che presentano un piano di sviluppo, previsto dall'articolo 15 della stessa direttiva, non sembra sufficiente per consentire un'efficace applicazione delle misure concernenti l'ammodernamento...

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