Council Directive 81/561/EEC of 13 July 1981 amending Directives 66/402/EEC and 66/403/EEC on, respectively, the marketing of cereal seed and of seed potatoes

Published date23 July 1981
Subject MatterSeeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 203, 23 July 1981
EUR-Lex - 31981L0561 - IT 31981L0561

Direttiva 81/561/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica le direttive 66/402/CEE e 66/403/CEE, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di cereali e dei tuberi-semi di patate

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 23/07/1981 pag. 0052 - 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0203
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0203


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

che modifica le direttive 66/402/CEE e 66/403/CEE , relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate

( 81/561/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

considerando che la direttiva 66/402/CEE ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE ( 4 ) , prevede delle autorizzazioni che consentono , sino al 31 dicembre 1980 , di certificare ufficialmente , a determinate condizioni , sementi che non hanno subito un ' ispezione ufficiale in campo ; che occorre concedere una proroga di tale termine , per poter acquisire l ' esperienza necessaria per una soluzione più generale e definitiva ;

considerando che la direttiva 66/403/CEE ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/52/CEE ( 6 ) , stabilisce che , in linea di massima , a decorrere dal 1° luglio 1975 gli Stati membri non possono più riconoscere , sotto la propria responsabilità , l ' equivalenza degli esami e dei controlli effettuati nei paesi terzi ;

considerando tuttavia che , non essendo ancora ultimati i lavori destinati a rendere possibile una constatazione comunitaria di equivalenza , è stata concessa agli Stati membri la facoltà di prorogare la validità delle constatazioni di equivalenza già effettuate ; che in pratica questa proroga è stata applicata soltanto nei confronti del Canada ;

considerando che il ricorso a tale proroga è soggetto al regime fitosanitario comunitario ;

considerando che , in virtù di questo regime e tenendo conto dell ' attuale situazione , la proroga del periodo di validità delle constatazioni effettuate dagli Stati membri è priva di effetto per la Comunità a nove ;

considerando tuttavia , per quanto riguarda la Grecia , che questo nuovo Stato membro deve...

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