Council Directive 82/130/EEC of 15 February 1982 on the approximation of the laws of the Member States concerning electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres in mines susceptible to firedamp

Published date02 March 1982
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Approximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 59, 2 March 1982
EUR-Lex - 31982L0130 - IT 31982L0130

Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 02/03/1982 pag. 0010 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0220
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0220
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0088


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1982

riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose

( 82/130/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che le legislazioni in vigore negli Stati membri , relative alla sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose , presentano divergenze , da uno Stato membro all ' altro , tali da ostacolare gli scambi ;

considerando che dette divergenze possono essere eliminate ravvicinando le legislazioni degli Stati membri , in modo che il materiale elettrico conforme a norme armonizzate e destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose possa essere immesso sul mercato in tutta la Comunità ;

considerando che è parimenti necessario permettere la vendita sul mercato del materiale elettrico che , pur utilizzando procedimenti tecnici diversi da quelli contemplati dalle norme armonizzate , offra un livello di sicurezza equivalente a quello del materiale conforme a dette norme ;

considerando , tuttavia , che la constatazione della conformità a norme armonizzate , o dell ' equivalenza del livello di sicurezza a quello del materiale conforme a dette norme armonizzate , dev ' essere oggetto di verifiche e prove da parte di un organismo autorizzato da uno Stato membro ;

considerando che il risultato positivo di tali verifiche e prove dev ' essere sancito da un certificato e dal marchio distintivo comunitario riconosciuti in tutti gli Stati membri ;

considerando che , per tener conto del progresso tecnico , è necessario prevedere un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nelle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzat in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose ; che , per facilitare l ' attuazione delle misure necessarie a tale scopo , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose ;

considerando che taluni materiali elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose , pur avendo ottenuto un certificato e un marchio che ne consentono la libera circolazione , presentano rischi per la sicurezza ; che è pertanto opportuno prevedere una procedura che consenta di prevenire tali rischi ;

considerando che in vari paesi legislazione mineraria contempla anche gli impianti in superficie delle miniere grisutose e che è pertanto necessario includere nella presente direttiva il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in tali impianti ; che occore pertanto derogare alla direttiva 76/117/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1975 , riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva ( 4 ) , e alla direttiva 79/196/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1979 , riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva , per il quale si applicano taluni metodi di protezione ( 5 ) .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisutose esposte al rischio di sprigionamento di grisù .

In deroga alla direttiva 76/117/CEE e alla direttiva 79/196/CEE , la presente direttiva si applica anche al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù convogliato attraverso il circuito di ventilazione sotterranea .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva , per materiale elettrico s ' intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impieghi l ' elettricità .

Articolo 3

La definizione dei lavori in sotterraneo nelle miniere esposte al rischio di sprigionamento di grisù e degli impianti in superficie di dette miniere , che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù convogliato attraverso circuito di ventilazione sotterranea , è lasciata all ' iniziativa degli Stati membri .

Articolo 4

1 . Per motivi attinenti alla sicurezza contro il pericolo di accensione del grisù , gli Stati membri non possono vietare la vendita , la libera circolazione o l ' uso conforme alla destinazione prevista , del materiale elettrico di cui agli articolo 1 e 2 :

- la cui conformità alla norme armonizzate è comprovata da un certificato di conformità rilasciato in virtù dell ' articolo 8 e dall ' apposizione del marchio distintivo comunitario di cui all ' articolo 11 ,

- che deroga alle norme armonizzate in quanto la sua concezione , o la sua realizzazione , non è prevista da dette norme ma le cui verifiche e prove hanno accertato che garantisce una almeno equivalente a quella del materiale conforme a tali norme , comprovata da un certificato di controllo rilasciato conformemente all ' articolo 9 e dall ' apposizione del marchio distintivo comunitario di cui all ' articolo 11 .

2 . Ai sensi della presente direttiva , per uso conforme alla destinazione prevista , s ' intende l ' uso del materiale elettrico in ambienti nei grisù può formare con l ' aria una miscela esplosiva , come è previsto nelle norme armonizzate e menzionato nei certificati di conformità o di controllo .

3 . Le condizioni d ' impianto e di utilizzazione , qualora non siano soggette ad altre disposizioni comunitarie , restano soggette alle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative dello Stato membro interessato .

4 . Ai sensi della presente direttiva , per norme armonizzate si intendono le norme europee ( EN ) riportate nell ' allegato A e modificate conformemente all ' allegato B .

articolo 5

1 . Le modifiche che risulti necessario apportare al contenuto degli allegati per tener conto del progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura di cui all ' articolo 7 .

2 . Nell ' ambito di tale procedura possono parimenti essere esaminati tutti i problemi inerenti ai certificati di controllo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , secondo trattino .

Articolo 6

1 . Il comitato ristretto dell ' organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive , istituito con le decisioni del Consiglio del 9 luglio 1957 , dell ' 11 marzo 1965 e del 27 giugno 1974 , è incaricato dell ' esecuzione dei compiti di cui all ' articolo 5 . Tale comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 7

1 . Nei casi in cui è fatto ricorso alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , ad iniziativa di quest 'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il presidente presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque vota ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato , il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 8

1 . Il certificato di conformità di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , primo trattino , è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all ' articolo 14 . Esso attesta che il tipo del materiale elettrico in questione è conforme alle norme armonizzate .

Una copia del certificato di conformità è trasmessa agli Stati membri e alla Commissione entro un mese a decorrere dal rilascio del certificato .

L ' organismo autorizzato che procede alle verifiche e alle prove del materiale ne redige un verbale che è tenuto a disposizione degli Stati membri .

2 . L 'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di conformità può revocarlo quando alcune condizioni imposte non siano state soddisfatte . Esso può inoltre revocare il...

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