Council Directive 82/242/EEC of 31 March 1982 on the approximation of the laws of the Member States relating to methods of testing the biodegradability of non-ionic surfactants and amending Directive 73/404/EEC

Published date22 April 1982
Subject MatterEnvironment,Approximation of laws,Industry,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 109, 22 April 1982
EUR-Lex - 31982L0242 - IT

Direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 22/04/1982 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0217
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 3 pag. 0217
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0118


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1982

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE

( 82/242/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che i metodi di controllo in vigore negli Stati membri, pur perseguendo lo stesso obiettivo, presentano divergenze e pregiudicano il corretto funzionamento del mercato comune ;

considerando che, a norma dell'articolo 4 della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative aidetergenti ( 4 ), devono essere adottate altre direttive che definiscano metodi di controllo e tolleranze appropriate per la verifica della corrispondenza alle esigenze in essa indicate ;

che la direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici ( 5 ), ha definito detti metodi e tolleranze per i tensioattivi anionici ;

considerando che, per consentire agli Stati membri di misurare il tasso di biodegradabilità dei tensioattivi non ionici, è opportuno riferirsi ai metodi di controllo già applicati a tal fine in alcuni Stati membri ; che, in caso di contestazione, è invece necessario che il controllo della biodegradabilità venga effettuato secondo un metodo di riferimento comune ;

considerando che, per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di detergenti, è opportuno, conformemente all'articolo 4 della diretiva 73/404/CEE, fissare tolleranze appropriate per la misura di biodegradabilità onde premunirsi contro le incertezze dei metodi di controllo che potrebbero portare a decisioni di rigetto con gravi conseguenze economiche ; che tali decisioni di rigetto devono pertanto essere prese soltanto se un metodo di analisi citato nell'articolo 2 indica un tasso di biodegradabilità inferiore all'80 % ;

considerando che, nel frattempo, piccole quantità di certi tensioattivi non ionici di bassa biodegradabilità devono essere impiegate in determinati campi per ovviare a problemi tecnici e per evitare altri effetti sfavorevoli per l'igiene e l'ambiente ; che sarà comunque necessario poter riesaminare l'utilizzazione di questi tensioattivi a basso tasso di biodegradabilità, tenendo conto del progresso tecnico ;

considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite dalle direttive relative ai detergenti ; che, per agevolare l'esecuzione delle misure all'uopo necessarie, si deve istituire una procedura che prescriva una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione nel quadro di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei detergenti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici presenti nei detergenti contemplati dall'articolo 1 della direttiva 73/404/CEE .

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 73/404/CEE gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato e l'impiego sul loro territorio di un detergente se la misura del tasso di biodegradabilità dei tensioattivi non ionici in esso contenuti dà un risultato inferiore all'80 %, determinato mediante uno dei seguenti metodi :

- metodo OCSE, pubblicato nella relazione tecnica dell'OCSE dell'11 giugno 1976 « Proposition de mùthode pour la dùtermination de la biodùgradabilitù des agents de surface utilisùs dans les dùtergents synthùtiques » ;

- metodo in vigore in Germania, approvato con « Verordnung ueber die Abbaubarkeit anionischer und nichtionischer grenzflaechenaktiver Stoffe in Wasch - und Reinigungsmitteln » del 30 gennaio 1977, pubblicato nel Bundesgesetzblatt 1977, parte I, pag . 244, nel testo del regolamento che modifica detto regolamento, del 18 giugno 1980, pubblicato nel Bundesgesetzblatt 1980, parte I, pag . 706 ;

- metodo in vigore in Francia, approvato con decreto del 28 dicembre 1977 pubblicato nel Journal officiel de la Rùpublique française del 18 gennaio 1978, e norma sperimentale T 73/270 marzo 1974, pubblicata dall'« Association française de normalisation » ( AFNOR ) ;

- metodo in vigore nel Regno Unito denominato « Porous Pot Test », descritto nella relazione tecnica n . 70 ( 1978 ) del Water Research Centre .

Articolo 3

Nell'ambito della procedura definita all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 73/404/CEE, il parere del laboratorio è dato, per quanto riguarda i tensioattivi non ionci, in base al metodo di riferimento ( prova di conferma ) descritto nell'allegato della presente direttiva .

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 7 ter della direttiva 73/404/CEE .

Articolo 5

Nella direttiva 73/404/CEE sono inseriti i seguenti articoli :

« Articolo 2 Bis

1 . Fino al 31 marzo 1986 :

a ) gli Stati membri possono permettere che i prodotti di addizione ad ossido di alchene a bassa schiuma su sostanze quali alcoli, alchifenoli, glicoli, polioli, acidi grassi, amidi o ammine, utilizzati nei prodotti per lavastoviglie, non siano conformi ai requisiti dell'articolo 2, primo comma ;

b ) il requisito dell'articolo 2, primo comma, non si applica agli eteri d' alchile ed alchil-arilpoli-glicol bloccati terminalmente e resistenti agli alcali nù a sostanze dei tipi riportati alla lettera a ), utilizzati nei prodotti di lavaggio destinati alle industrie alimentari, di bibite e di lavorazione dei metalli .

2 . Il paragrafo 1 si applica ai summenzionati tensioattivi non ionici immessi in commercio dopo il 30 settembre 1983 solo se hanno un tasso di biodegradabilità superiore a quello dei prodotti già esistenti adibiti allo stesso uso .

3 . L'impiego dei tensioattivi non ionici oggetto di deroga temporanea di cui ai paragrafi 1 e 2 non deve essere pericoloso, in condizioni normali di impiego, per la salute umana o degli animali .

Articolo 7 bis

1 . È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei detergenti, qui di seguito denominato " comitato ", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il suo regolamento interno .

Articolo 7 ter

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene invitato a pronunciarsi dal suo presidente ,su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da attuare . Il comitato formula il suo parere in merito a detto progetto nel termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema . Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata definita dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato .

Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . a ) La Commissione mette in atto le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato .

b ) Quando le misure proposte non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da attuare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

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