Council Directive 83/90/EEC of 7 February 1983 amending Directive 64/433/EEC on health problems affecting intra- Community trade in fresh meat

Published date05 March 1983
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 59, 5 March 1983
EUR-Lex - 31983L0090 - IT 31983L0090

Direttiva 83/90/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 05/03/1983 pag. 0010 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0054
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0007
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0054


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1983

che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia scambi intracomunitari di carni fresche

( 83/90/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 )

considerando che , fintantochù il commercio intracomunitari delle carni sarà ostacolato dalla diversità tra le esigenze sanitarie degli Stati membri , il funzionamento armonioso del mercato comune e in particolare delle organizzazioni comuni dei mercati non avrà effetti desiderati ;

considerando che , per eliminare tali differenze , le disposizioni di carattere sanitario degli Stati membri dovran essere ravvicinate ;

considerando che la direttiva 64/433/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE ( 5 ) , ha fissato le basi per tale ravvicinamento ; che nel frattempo essa è stata più volte modificata e che sono ora necessarie ulteriori modifiche per tener conto dei nuovi sviluppi ; che occorre quindi modificarla ;

considerando che tale ravvicinamento deve mirare particolarmente all ' uniformizzazione delle esigenze sanitarie relative alle carni nei macelli , nei laboratori di sezionamento e durante il deposito e il trasporto ; che alle competenti autorità degli Stati membri deve essere conferita la responsabilità di riconoscere , ai fini del commercio intracomunitario , i macelli , i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti frigoriferi che rispondono alle esigenze igieniche stabilite dalla presente direttiva e di assicurare che le condizioni per tale riconoscimento sono rispettate ;

considerando inoltre che vanno introdotte disposizioni di controllo comunitario per assicurare che le norme fissate con la presente direttiva siano applicate uniformemente in tutti gli Stati membri ; che si deve provvedere affinchù la procedura da tali controlli sia determinata secondo una procedura comunitaria nell ' ambito del comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE ( 6 ) ;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di utilizzare le carni separate meccanicamente per l ' elaborazione di prodotti a base di carni destinati agli scambi intracomunitari ;

considerando che è opportuno accettare il principio di un ' ispezione per sondaggio per verificare la presenza di residui di sostanze che potrebbero nuocere alla salubrità delle carni fresche ;

considerando che si dovrebbe fare in modo che i paesi destinatari possano procedere , in modo non discriminatorio e nell ' osservanza delle disposizioni generali del trattato , a verifiche ed ispezioni quanto alla conformità delle forniture con i requisiti della presente direttiva ;

considerando che è opportuno procedere contemporaneamente alla correzione di talune imperfezioni di carattere tecnico , in particolare per quanto riguarda la concordanza delle varie versioni linguistiche , che potrebbero creare difficoltà per l ' applicazione delle disposizioni pertinenti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 64/433/CEE è modificata come segue :

1 ) gli articoli da 1 a 9 bis sono sostituiti dai seguenti articoli :

« Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica agli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici delle specie bovina ( compresi i bufali ) , suina , ovina , caprina e dei solipedi domestici .

2 . La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali concernenti le carni contenute nei bagagl personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo , le carni contenute in piccoli pacchi spediti a privati o le carni che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti commerciali tra Stati membri per essere consumate dal personale e dai passeggeri .

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per :

a ) carni : tutte le parti atte al consumo umano di animali domestici appartenenti alle specie bovina ( compresi i bufali ) , suina , ovina , caprina , nonchù dei solipedi domestici ;

b ) carni fresche : carni , comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata , che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento per mezzo del freddo , destinato ad assicurarne la conservazione ;

c ) carni separate meccanicamente : carni separate meccanicamente da ossa carnose , escluse le ossa della testa , delle estremità degli arti al disotto delle articolazione carpali e tarsali nonchù le vertebre coccigee dei suini , destinate agli stabilimenti riconosciuti conformemente all ' articolo 6 della direttiva 77/99/CEE ;

d ) carcassa : il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento eviscerazione , sezionamento e asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso , della testa , della coda e delle mammelle , e inoltre , per i bovini , ovini , caprini e solipedi , dopo scuoiamento ;

e ) frattaglie : le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera d ) , anche se in connessione naturale con la carcassa ;

f ) visceri : le frattaglie che si trovano nella cavità toracica , addominale e pelvica , compresi la trachea e l ' esofago ;

g ) veterinario ufficiale : veterinario designato dall ' autorità centrale competente dello Stato membro ;

h ) paese speditore : lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro ;

i ) paese destinatario : lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro ;

j ) mezzi di trasporto : le sezioni di autoveicoli , veicoli ferroviari ed aeromobili destinate al carico , nonchù le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre , marittima od aerea ;

k ) stabilimento macello riconosciuto , laboratorio di sezionamento riconosciuto , deposito frigorifero riconosciuto ;

l ) confezionamento : l ' operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con le carni fresche , come pure questo stesso primo involucro o contenitore ;

m ) imballaggio : la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore , come pure questo stesso contenitore .

Articolo 3

1 . Ogni Stato membro cura che vengano spedite dal suo territorio di un altro Stato membro soltanto carni fresche che rispondano alle condizioni seguenti :

A . Quando si tratta di carcasse , mezzene , mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o quarti occorre che tali pezzature :

a ) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell ' articolo 8 ;

b ) provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all ' ispezione sanitaria ante mortem conformemente all ' allegato I , capitolo V , e che in seguito a tale esame sia stato considerato atto alla macellazione per l ' utilizzazione negli scambi intracomunitari di carni fresche ;

c ) siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità dell ' allegato I , capitolo VI ;

d ) in conformità dell ' allegato I , capitolo VII , siano state sottoposte ad un ' ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale , e non abbiano presentato alcuna alterazione , ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate , purchù sia costatato , se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio , che non rendono le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell ' uomo ;

e ) abbiano il bollo sanitario , in conformità dell ' allegato I , capitolo X ;

f ) siano accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il paese destinatario , in conformità dell ' allegato I , capitolo XII ;

g ) in conformità dell ' allegato I , capitolo XIII , siano conservate dopo l ' ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti all ' interno di stabilimenti riconosciuti a norma dell ' articolo 8 e controllati a norma dell ' allegato I , capitolo IX ;

h ) siano trasportate nel paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti , in conformità delle disposizioni dell ' allegato I , capitolo XIV .

B . Quando si tratta di pezzature inferiori a quelle di cui al punto A o di carni disossate , occorre che queste :

a ) siano state sezionate o disossate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente all ' articolo 8 ;

b ) siano state sezionate o disossate e ottenute conformemente all ' allegato I , capitolo VIII , e provengano :

- da carni fresche di animali macellati nel territorio dello Stato membro , rispondenti alle condizioni di cui al punto A , escluse le condizioni di cui alle lettere f ) ed h ) , e trasportate conformemente all ' allegato I , capitolo XIV , oppure

- da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle condizioni di cui al punto A , oppure

- da carni fresche importate da paesi terzi conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni di carni fresche da paesi terzi ;

c ) siano state depositate , in...

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