Council Directive 84/529/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to electrically operated lifts

Published date19 November 1984
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984
EUR-Lex - 31984L0529 - IT

Direttiva 84/529/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori elettrici

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0086 - 0094
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0088
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0088
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0096


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici

( 84/529/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all ' altro , ostacolando così gli scambi di detti ascensori ; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni ;

considerando che le norme relative all ' installazione ed alle prove effettuate al momento del controllo precedente la messa in servizio e i controlli di funzionamento di questi apparecchi influiscono sulla fabbricazione , che esse differiscono da uno Stato membro all ' altro e che , di conseguenza , devono parimenti essere armonizzate ;

considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio , del 17 settembre 1984 , concernente il ravvicinamento della legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento o di movimentazione ( 4 ) , ha definito in particolare le procedure di certificazione CEE nonchù di controllo CEE di questi apparecchi ; che , conformemente alla stessa direttiva , occorre fissare le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare gli ascensori elettrici e i loro elementi costitutivi di costruzione ( dispositivi di bloccaggio , porte dei piani , limitatori di velocità , paracadute , ammortizzatori idraulici ) per poter essere importati , commercializzati e utilizzati liberamente dopo aver subito i controlli ed essendo muniti dei marchi e contrassegni previsti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici , installati stabilmente , che servono piani definiti , aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone , o di persone e cose , sospesa mediante cavi o catene e che si sposta , almeno parzialmente , lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15° , denominati qui di seguito ascensori .

2 . Sono esclusi dal campo d ' applicazione della presente direttiva :

- gli ascensori specialmente progettati per scopi militari o sperimentali , nonchù quelli utilizzati come attrezzature sulle navi , negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare , nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive ;

- gli ascensori destinati esclusivamente al trasporto di cose ;

- gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico , gli impianti azionati da un fluido ( in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici ) , gli impianti elevatori conosciuti sotto le seguenti denominazioni : paternoster , elevatori a cremagliera , elevatori a coclea , elevatori di scenotecnica , impianti a ingabbiamento , skips , ascensori e montacarichi di cantiere edile e di lavori pubblici , gli impianti per la costruzione e la manutenzione e gli ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici .

Articolo 2

1 . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 3 gli Stati membri non possono , a motivo delle prescrizioni di cui alla presente direttiva , rifiutare , vietare o limitare l ' installazione e la messa in servizio degli ascensori che rispondono alle disposizioni della presente direttiva e della direttiva 85/528/CEE . Negli Stati membri in cui si richieda il controllo d ' accettazione prima della messa in servizio dell ' ascensore , la conformità con le disposizioni comunitarie è constatata mediante verifiche e prove effettuate secondo le disposizioni della presente direttiva e della direttiva 84/528/CEE .

Detti Stati membri designano , secondo le rispettive disposizioni nazionali , gli organismi competenti per procedure a tali prove e verifiche .

2 . Restano impregiudicate le misure comunitarie o nazionali inerenti alla costruzione degli edifici e soprattutto alla protezione antincendio , semprechù non rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni previste in merito nella presente direttiva .

3 . Qualora uno Stato membro esiga un ' autorizzazione preventiva all ' installazione , la domanda di autorizzazione deve essere esaminata secondo le disposizioni della presente direttiva .

4 . Gli esami e le...

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