Council Directive 84/641/EEC of 10 December 1984 amending, particularly as regards tourist assistance, the First Directive (73/239/EEC) on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance
Published date | 27 December 1984 |
Subject Matter | Approximation of laws,Freedom of establishment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 339, 27 December 1984 |
Direttiva 84/641/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita
Gazzetta ufficiale n. L 339 del 27/12/1984 pag. 0021 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0150
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 1984
che modifica , per quanto riguarda in particolare l ' assistenza turistica , la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sulla vita
( 84/641/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 57 , paragrafo 2 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1973 , recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sulla vita ( 4 ) , in appresso denominata « prima direttiva » , modificata dalla direttiva 76/580/CEE ( 5 ) , ha eliminato talune divergenze nelle legislazioni degli Stati membri per facilitare l ' accesso a detta attività ed il suo esercizio ;
considerando che si sono verificati notevoli progressi nel campo delle attività che comportano prestazioni di servizi in natura ; che dette prestazioni sono disciplinate da disposizioni che divergono da uno Stato membro all ' altro ; che tali divergenze costituiscono un ostacolo all ' esercizio del diritto di stabilimento ;
considerando che per eliminare detto ostacolo al diritto di stabilimento è opportuno precisare che un ' attività non è esclusa dall ' applicazione della prima direttiva semplicemente perchù comporta una prestazione fornita unicamente in natura o per la quale il prestatore utilizza unicamente personale e attrezzature propri ; che è pertanto opportuno inserire in detta direttiva l ' attività di assistenza che consiste nel promettere un aiuto in caso di un avvenimento fortuito , tenendo conto delle particolarità di tale attività ;
considerando che l ' inclusione , a fini di controllo , delle operazioni di assistenza nel campo d ' applicazione della prima direttiva , che non comporta una definizione di tali operazioni , non è destinata ad incidere sul regime fiscale ad esse applicabile ;
considerando che il solo fatto di praticare talune operazioni di assistenza effettuate in caso di incidente o guasto meccanico subiti da un veicolo stradale , avvenuti di norma sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia , non giustifica l ' assoggettamento al regime della prima direttiva di chiunque non sia impresa di assicurazione ;
considerando che conviene rendere meno rigida la condizione che l ' incidente o il guasto meccanico siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia , per tener conto dell ' esistenza di accordi di reciprocità oppure di talune circostanze particolari relative alla situazione geografica o alla struttura degli organismi in questione o all ' importanza economica molto scarsa di queste operazioni ;
considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della prima direttiva gli organismi di uno Stato membro la cui attività consista essenzialmente nel fornire servizi per conto delle autorità pubbliche ;
considerando che un ' impresa che offre contratti di assistenza deve disporre dei mezzi necessari per poter fornire tempestivamente le prestazioni in natura che essa propone ; che è opportuno fissare disposizioni specifiche concernenti il calcolo del margine di solvibilità e l ' ammontare minimo del fondo di garanzia di cui detta impresa deve disporre ;
considerando che sono indispensabili talune disposizioni transitorie per permettere alle imprese che forniscono solo assistenza di conformarsi alle norme della prima direttiva ;
considerando che , date le particolari difficoltà di carattere strutturale e geografico , occorre accordare all ' Automobile Club di uno Stato membro un periodo transitorio per consentirgli di adattarsi a quanto richiesto da detta direttiva per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio del veicolo , eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri ;
considerando che occorre aggiornare le disposizioni della prima direttiva relative alla forma giuridica secondo cui si possono costituire le imprese assicurative ; che è opportuno modificare talune disposizioni di detta direttiva concernenti le norme applicabili alle agenzie o succursali...
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