Council Directive 85/322/EEC of 12 June 1985 amending Directive 72/461/EEC as regards certain measures relating to classical swine fever and African swine fever
Published date | 28 June 1985 |
Subject Matter | Approximation of laws,Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 168, 28 June 1985 |
Direttiva 85/322/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1985 pag. 0041 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0202
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0202
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0174
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 1985
che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana
(85/322/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la direttiva 72/461/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE (5), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che devono soddisfare gli animali dai quali sono ottenute le carni destinate agli scambi intracomunitari;
considerando che, vista l'evoluzione della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità, è opportuno rendere più rigorose le misure relative agli scambi e precisare quali condizioni debbano sussistere perché lo statuto delle regioni indenni da peste suina venga modificato, in caso di manifestazione della malattia;
considerando che la peste suina africana, pur manifestandosi solo eccezionalmente in alcune parti del territorio della Comunità, costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri; che è pertanto necessario disporre che vengano applicate misure di protezione negli scambi intracomunitari di carni suine fresche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 72/461/CEE è modificata come segue:
1) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, se la malattia in questione è la peste suina africana, si applica l'articolo 8 bis. »;
2) è inserito l'articolo seguente:
« Articolo 8 bis
1. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata da meno di 12 mesi la presenza di peste suina africana, non effettua spedizioni di carni suine fresche...
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