Council Directive 85/322/EEC of 12 June 1985 amending Directive 72/461/EEC as regards certain measures relating to classical swine fever and African swine fever

Published date28 June 1985
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 168, 28 June 1985
EUR-Lex - 31985L0322 - IT 31985L0322

Direttiva 85/322/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1985 pag. 0041 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0202
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0202
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0174


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1985

che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana

(85/322/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 72/461/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE (5), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che devono soddisfare gli animali dai quali sono ottenute le carni destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che, vista l'evoluzione della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità, è opportuno rendere più rigorose le misure relative agli scambi e precisare quali condizioni debbano sussistere perché lo statuto delle regioni indenni da peste suina venga modificato, in caso di manifestazione della malattia;

considerando che la peste suina africana, pur manifestandosi solo eccezionalmente in alcune parti del territorio della Comunità, costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri; che è pertanto necessario disporre che vengano applicate misure di protezione negli scambi intracomunitari di carni suine fresche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/461/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, se la malattia in questione è la peste suina africana, si applica l'articolo 8 bis. »;

2) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 8 bis

1. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata da meno di 12 mesi la presenza di peste suina africana, non effettua spedizioni di carni suine fresche...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT