Council Directive 86/279/EEC of 12 June 1986 amending Directive 84/631/EEC on the supervision and control within the European Community of the transfrontier shipment of hazardous waste

Published date04 July 1986
Subject MatterEnvironment,Provisions under Article 235 EEC,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 181, 4 July 1986
EUR-Lex - 31986L0279 - IT 31986L0279

Direttiva 86/279/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 che modifica la direttiva 84/631/CEE relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/1986 pag. 0013 - 0015


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1986 che modifica la direttiva 84/631/CEE relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (86/279/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973(4), il cui proseguimento e la cui attuazione hanno formato oggetto delle risoluzioni del 17 maggio 1977(5) e del 7 febbraio 1983(6), prevede un'azione comunitaria intesa a controllare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ;

considerando che gli Stati membri sono tenuti, in applicazione della direttiva 78/319/CEE(7), a prendere le misure necessarie per smaltire i rifiuti tossici e pericolosi per la salute dell'uomo o per l'ambiente senza metterli in pericolo ;

considerando inoltre che a tal fine la direttiva 84/631/CEE(8) istituisce la sorveglianza ed il controllo nella Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi ;

considerando che, nella protezione dell'ambiente contro i rischi provenienti da detti rifiuti, occorre tener conto dei rischi di inquinamento che potrebbero verificarsi all'esterno della Comunità ;

considerando pertanto che in caso di trasferimento di rifiuti al di fuori della Comunità il detentore dovrà fornire, nell'ambito della comunicazione del trasferimento, informazioni soddisfacenti sull'accordo dello Stato terzo di destinazione e che il destinatario dei rifiuti dovrà possedere una capacità tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti medesimi ;

considerando inoltre che in caso di trasferimento dei rifiuti al di fuori della Comunità l'esperienza ha dimostrato che sarebbe più opportuno conferire allo Stato membro di spedizione il diritto di rilasciare l'attestato di ricevimento della comunicazione o di sollevare obiezioni al trasferimento ; che tuttavia, in determinate circostanze, l'ultimo Stato membro di transito dei rifiuti dovrebbe poter esercitare tale diritto ;

considerando che, per tener conto di tali varie esigenze, è opportuno modificare la direttiva 84/631/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il testo degli articoli 3, 4, 5, 7 e 17 della direttiva 84/631/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 3 1. Il detentore di rifiuti che intenda trasportarli o farli trasportare da uno Stato membro in un altro, oppure farli transitare attraverso uno o più Stati membri oppure spedirli in uno Stato membro a partire da uno Stato terzo oppure trasferirli a partire da uno Stato membro in uno Stato terzo dà comunicazione all'autorità competente dello Stato membro responsabile del...

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