Council Directive 87/219/EEC of 30 March 1987 amending Directive 75/716/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the sulphur content of certain liquid fuels

Published date03 April 1987
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles,Environment,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 91, 3 April 1987
EUR-Lex - 31987L0219 - IT

Direttiva 87/219/CEE del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 03/04/1987 pag. 0019 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0218
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0218


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1987

che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi

(87/219/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 75/716/CEE (4) impone agli Stati membri l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché sul mercato comunitario siano immessi esclusivamente gasoli il cui tenore di zolfo sia inferiore a certi valori limite;

considerando che la suddetta direttiva prevede che la Commissione, tenendo conto fra l'altro dei livelli d'inquinamento atmosferico causato dall'anidride solforosa, elabori eventualmente adeguate proposte, soprattutto ai fini della revisione dei valori limite del tenore di zolfo dei gasoli;

considerando che i programmi d'azione successivi delle Comunità europee in materia ambientale (5) pongono l'accento sull'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico;

considerando altresì che la Comunità, in forza della decisione 81/462/CEE (6), è parte contraente della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, il cui obiettivo principale è di predisporre strategie e politiche tendenti a limitare e, per quanto possibile, a ridurre gradualmente e a prevenire l'inquinamento atmosferico;

considerando che, visti gli effetti dannosi delle emissioni di anidride solforosa, comprese quelle derivanti dall'impiego di gasolio, sull'ambiente risulta necessario ridurre d'urgenza queste emissioni ogniqualvoltà ciò sia possibile;

considerando che è opportuno fissare un nuovo livello massimo del tenore di zolfo dei gasoli quale stabilito dalla direttiva 75/716/CEE;

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