Council Directive 87/491/EEC of 22 September 1987 amending Directive 80/215/EEC on animal health problems affecting intra-Community trade in meat products

Published date02 October 1987
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 279, 2 October 1987
EUR-Lex - 31987L0491 - IT

Direttiva 87/491/CEE del Consiglio del 22 settembre 1987 che modifica la direttiva 80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 02/10/1987 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0148


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1987

che modifica la direttiva 80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

(87/491/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), sono stati definiti i trattamenti atti a distruggere i germi delle malattie animali nei prodotti a base di carni, in modo da consentire, in determinate situazioni, il commercio intracomunitario di detti prodotti;

considerando che, sulla scorta dell'esperienza acquisita, dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello sviluppo della tecnologia delle carni, oggi è possibile applicare un nuovo trattamento che offre tutte le garanzie necessarie;

considerando che il comitato scientifico veterinario ha espresso un parere favorevole in merito a questo nuovo trattamento per la preparazione di prodotti a base di carni suine negli Stati membri in cui ci sia una contaminazione da peste suina africana;

considerando che l'inclusione di questo nuovo trattamento fra gli altri già prescritti faciliterà ulteriormente la libera circolazione nella Comunità, il che aumenterà il valore della produzione, evitando nel contempo ogni rischio di diffusione delle malattie;

considerando che permane attualmente l'incertezza sulle disposizioni pertinenti del trattato in base alle quali possano adottarsi le misure in questione, in particolare in attesa della sentenza che deve essere emessa dalla Corte di giustizia nella causa n. 68/86; che occorre pertanto, a titolo eccezionale e provvisorio, considerare la sola base giuridica del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 80/215/CEE è...

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