Council Directive 88/314/EEC of 7 June 1988 on consumer protection in the indication of the prices of non-food products

Published date09 June 1988
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 142, 9 June 1988
EUR-Lex - 31988L0314 - IT

Direttiva 88/314/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 09/06/1988 pag. 0019 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0080


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1988

concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori

(88/314/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione (4) prevedono l'elaborazione di principi comuni in materia di indicazione dei prezzi;

considerando che la direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori (5) prevede l'obbligo di indicare i prezzi dei prodotti alimentari; che la risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e dei prodotti non alimentari di consumo corrente preconfezionati in quantità prestabilite (6) invita la Commissione a presentare una proposta concernente l'indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura per i prodotti non alimentari di consumo corrente;

considerando che occorre adottare misure allo scopo di instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scadrà il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che l'indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti non alimentari facilita ai consumatori il confronto dei prezzi nei luoghi di vendita; che tale circostanza accresce conseguentemente la trasparenza dei mercati e rafforza la protezione dei consumatori;

considerando che l'obbligo di indicare tali prezzi dovrebbe riguardare, in linea di massima, tutti i prodotti non alimentari offerti al consumatore finale; che esso dovrebbe inoltre essere applicato alla pubblicità scritta o stampata e ai cataloghi menzionanti il prezzo di vendita dei prodotti;

considerando che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura delle varie categorie di prodotti devono essere indicati secondo modalità specifiche, per evitare di rendere troppo gravoso l'onere dell'etichettatura che incombe al dettagliante;

considerando che conviene dare agli Stati membri la facoltà di esentare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione sarebbe inutile;

considerando che per i prodotti preconfezionati è opportuno sostituire, ogniqualvolta sia possibile, la normalizzazione delle quantità all'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura; che occorre tener conto dei progressi registrati a livello comunitario in materia di normalizzazione delle gamme di quantità di prodotti preconfezionati in quantità prestabilite ed esentare da tale obbligo le gamme di quantità a tale scopo fissate;

considerando che la direttiva 80/232/CEE (7), modificata da ultimo dalla direttiva 87/356/CEE (8), stabilisce le gamme di quantità nominali...

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