Council Directive 97/41/EC of 25 June 1997 amending Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on, respectively, fruit and vegetables, cereals, foodstuffs of animal origin, and certain products of plant origin, including fruit and vegetables

Published date12 July 1997
Subject MatterPlant health legislation,Environment,Fruit and vegetables,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 184, 12 July 1997
EUR-Lex - 31997L0041 - IT 31997L0041

Direttiva 97/41/CE del Consiglio del 25 giugno 1997 che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 12/07/1997 pag. 0033 - 0049


DIRETTIVA 97/41/CE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1997 che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le direttive del Consiglio 86/362/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (4), 86/363/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (5) e 90/642/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (6) hanno istituito un regime comune che prevede quantità massime tassative di residui applicabili nell'intera Comunità;

considerando che il suddetto regime prevede la graduale trasposizione, previo esame tecnico, delle quantità massime di residui previste dalla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (7) nella direttiva 90/642/CEE; che tale trasposizione è già stata effettuata per quanto riguarda talune quantità mentre è ancora in fase di preparazione per quanto riguarda altre quantità;

considerando che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8) ha previsto un meccanismo che pone in connessione l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva inclusa nell'allegato I di detta direttiva con l'obbligo, per lo Stato membro che ne ha concesso l'autorizzazione, di determinare la quantità massima provvisoria della sostanza attiva in questione nelle colture trattate; che tale meccanismo prevede inoltre che la Commissione, sulla base del limite massimo provvisorio di residui fissato da uno Stato membro, stabilisca quantità massime provvisorie di residui, applicabili nell'intera Comunità; che per motivi di chiarezza le quantità massime provvisorie di residui fissati in base a tale meccanismo dovrebbero essere inseriti opportunamente negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE;

considerando che devono essere fissate norme circa le quantità massime di residui ammissibili nei vari prodotti agricoli essiccati e/o trasformati nonché negli alimenti composti, allo scopo di garantire un'opportuna protezione della salute umana e un corretto funzionamento del mercato interno per quanto concerne tali prodotti;

considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di fissare quantità massime di residui di antiparassitari per quanto riguarda i prodotti provenienti da altri Stati membri, allo scopo di evitare problemi relativi agli scambi commerciali a causa della mancanza di quantità massime armonizzate per certe combinazioni di residui/prodotti;

considerando che una procedura di conciliazione è necessaria per i casi in cui nell'esperienza pratica sono insorti ostacoli agli scambi intracomunitari a causa della mancanza di limiti massimi armonizzati per certe combinazioni di residui/prodotti;

considerando che dovrebbe essere organizzato sistematicamente un controllo efficace dei residui di antiparassitari a livello sia nazionale che comunitario allo scopo di garantirne il rispetto delle quantità tassative stabilite e di contribuire a rafforzare al massimo la fiducia dei consumatori nel livello raggiunto di protezione della salute umana;

considerando che, per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, è essenziale assicurare che vengano effettuati i controlli sul rispetto delle quantità massime di residui stabilite; che tali controlli, nella misura del possibile, dovrebbero riguardare tutti i prodotti vegetali oggetto della direttiva sui residui; che dovrebbe tuttavia essere fatto un uso ottimale delle risorse disponibili e che di conseguenza può non sembrare necessario procedere a controlli su prodotti alimentari trasformati, essiccati o su alimenti composti o su prodotti intermedi durante la trasformazione nella misura in cui viene effettuato un controllo sufficiente sui prodotti non trasformati;

considerando che occorre aggiornare alcune disposizioni delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 86/363/CEE al fine di allinearle sulle disposizioni analoghe previste dalla direttiva 90/642/CEE per garantire la coerenza nell'attuazione del regime generale concernente le quantità massime di residui;

considerando che l'introduzione di modifiche negli allegati a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché la fissazione di limiti massimi provvisori di residui e la definizione dei fattori di diluizione o di concentrazione connessi con certe operazioni di essiccazione o di trasformazione sono misure di carattere tecnico; che, ai fini dell'adozione di tali misure, risulta opportuno ricorrere alla procedura decisionale del comitato di regolamentazione allo scopo di garantire un funzionamento efficace e rapido delle misure di attuazione a norma delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE, 91/414/CEE e di altre direttive in materia;

considerando che, per un'adeguata protezione della salute umana ed un corretto funzionamento del mercato interno, occorre che le modifiche introdotte negli allegati siano rapidamente applicate da tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/895/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana o, in casi eccezionali, a quella degli animali, compresi nelle voci della tariffa doganale comune riportate all'allegato I, laddove su o in tali prodotti si trovino residui di antiparassitari elencati nell'allegato II.

2. La presente direttiva si applica inoltre a questi stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, qualora essi possano contenere determinati residui di antiparassitari.

3. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (*) e della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (**). Tuttavia, fino a quando non siano state fissate le quantità massime a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE, per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva.

(*) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12).

(**) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "residui di antiparassitari", i resti di antiparassitari ed i prodotti della loro metabolizzazione, degradazione o reazione quali definiti nell'allegato II presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1;

2) "immissione in circolazione", qualsiasi consegna, a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'articolo 1, dopo il raccolto.»

3) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione di informazioni esistenti, ritenga che una quantità massima fissata nell'elenco di cui all'allegato II costituisca un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali e esiga quindi un'azione rapida, esso può temporaneamente ridurre tale quantità per il proprio territorio. In tal caso, esso notifica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati corredandoli della relativa motivazione.»

4) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Le modificazioni degli allegati I e II a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.»

5) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio o viene legalmente prodotto e commercializzato o viene messo in libera pratica uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1...

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