Council Directive 97/61/EC of 20 October 1997 amending the Annex to Directive 91/492/EEC laying down the health conditions for the production and placing on the market of live bivalve molluscs
Published date | 29 October 1997 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Internal market - Principles,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 295, 29 October 1997 |
Direttiva 97/61/CE del Consiglio del 20 ottobre 1997 che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi
Gazzetta ufficiale n. L 295 del 29/10/1997 pag. 0035 - 0036
DIRETTIVA 97/61/CE DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1997 che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 11,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la direttiva 91/492/CEE, al capitolo V dell'allegato, fissa i valori limite accettabili per due tipi di tossine marine pericolose per la salute pubblica;
considerando che esistono prove scientifiche che una nuova tossina marina «Amnesic Shellfish Poisoning» (ASP), in grado di mettere in pericolo la salute dei consumatori, è comparsa nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi;
considerando che le prescrizioni sanitarie riguardanti i molluschi bivalvi vivi, di cui al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE, devono essere adattate per tener conto della nuova tossina marina;
considerando che è necessario fissare, per la nuova tossina marina, un valore limite accettabile che consenta di proteggere la salute pubblica;
considerando che, in base all'esperienza acquisita, il documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi di cui al capitolo II, punto 6 dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE deve contenere informazioni concernenti lo status sanitario della zona di origine e il trattamento di depurazione o di stabulazione eventualmente applicato ai molluschi;
considerando che deve essere possibile risalire all'origine dei molluschi bivalvi immessi sul mercato; che è quindi necessario che le indicazioni che figurano nel documento di registrazione possano essere ricollegate a ciascun lotto immesso sul mercato tramite un registro tenuto dal centro di spedizione;
considerando che un modello standardizzato del documento di registrazione ne faciliterebbe la comprensione da parte degli...
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