Council Directive 97/61/EC of 20 October 1997 amending the Annex to Directive 91/492/EEC laying down the health conditions for the production and placing on the market of live bivalve molluscs

Published date29 October 1997
Subject MatterVeterinary legislation,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 295, 29 October 1997
EUR-Lex - 31997L0061 - IT

Direttiva 97/61/CE del Consiglio del 20 ottobre 1997 che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 29/10/1997 pag. 0035 - 0036


DIRETTIVA 97/61/CE DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1997 che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 91/492/CEE, al capitolo V dell'allegato, fissa i valori limite accettabili per due tipi di tossine marine pericolose per la salute pubblica;

considerando che esistono prove scientifiche che una nuova tossina marina «Amnesic Shellfish Poisoning» (ASP), in grado di mettere in pericolo la salute dei consumatori, è comparsa nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi;

considerando che le prescrizioni sanitarie riguardanti i molluschi bivalvi vivi, di cui al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE, devono essere adattate per tener conto della nuova tossina marina;

considerando che è necessario fissare, per la nuova tossina marina, un valore limite accettabile che consenta di proteggere la salute pubblica;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, il documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi di cui al capitolo II, punto 6 dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE deve contenere informazioni concernenti lo status sanitario della zona di origine e il trattamento di depurazione o di stabulazione eventualmente applicato ai molluschi;

considerando che deve essere possibile risalire all'origine dei molluschi bivalvi immessi sul mercato; che è quindi necessario che le indicazioni che figurano nel documento di registrazione possano essere ricollegate a ciascun lotto immesso sul mercato tramite un registro tenuto dal centro di spedizione;

considerando che un modello standardizzato del documento di registrazione ne faciliterebbe la comprensione da parte degli...

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