Council Implementing Regulation (EU) 2016/2373 of 22 December 2016 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and amending Implementing Regulation (EU) 2016/1127

Published date23 December 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 352, 23 December 2016
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23.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2373 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2016

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.
(2) Il Consiglio ha stabilito che altre tre persone sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), che è stata adottata una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che esse dovrebbero essere soggette alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
(3) È opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio...

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