Council Implementing Regulation (EU) No 398/2012 of 7 May 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 492/2010 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sodium cyclamate originating in, inter alia, the People’s Republic of China

Published date11 May 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 124, 11 May 2012
L_2012124IT.01000101.xml
11.5.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 398/2012 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 435/2004 (2) il Consiglio, in seguito a un’inchiesta antidumping, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») e dell’Indonesia («l’inchiesta iniziale»). In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 (3), un dazio antidumping definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni. Le misure sono state fissate al livello del dumping e consistono in dazi antidumping specifici. Per quanto riguarda la RPC l’aliquota del dazio per i produttori cinesi menzionati individualmente varia da 0 a 0,11 EUR/kg mentre l’aliquota del dazio residuo istituito sulle importazioni degli altri produttori ammonta a 0,26 EUR/kg («dazi in vigore»).

1.2. Domanda di riesame

(2) Productos Aditivos S.A., unico produttore di ciclamato di sodio dell’Unione europea e denunziante nell’inchiesta iniziale («il denunziante»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale («il presente riesame») a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta riguarda unicamente il profilo del dumping in relazione alla Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. («la GT Enterprise» o «la società interessata»), parte del gruppo Rainbow Rich («il gruppo di società interessato» o «il gruppo Rainbow» o «il Rainbow»), uno dei produttori cinesi menzionati individualmente nell’inchiesta iniziale. Il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei prodotti della GT Enterprise ammonta a 0,11 EUR/kg e il dazio applicabile alle importazioni delle altre società produttrici del gruppo di società interessato ammonta a 0,26 EUR/kg (dazio residuo).
(3) Il denunziante ha fornito prove sufficienti a dimostrare che le misure attualmente in vigore non sono più sufficienti a contrastare il dumping pregiudizievole.

1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale

(4) Avendo determinato, dopo aver sentito il comitato consultivo, che la richiesta conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) il 17 febbraio 2011 l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’esame del dumping per quanto riguarda la GT Enterprise.

1.4. Prodotto in esame e prodotto simile

(5) Il prodotto oggetto del riesame è il ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e classificato attualmente nel codice NC ex 2929 90 00 («il prodotto in esame»).
(6) La presente inchiesta ha dimostrato, come le inchieste precedenti, che il prodotto in esame originario della RPC e venduto all’Unione è identico in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e di impieghi al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell’Indonesia, scelta come paese di riferimento nel presente riesame. Si è pertanto concluso che i prodotti venduti sul mercato interno in Indonesia e quelli venduti dal gruppo di società interessato sul mercato dell’Unione sono prodotti simili a termini dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.5. Parti interessate

(7) La Commissione ha informato ufficialmente il denunziante, la società interessata e i rappresentanti del paese interessato dell’apertura del presente riesame. Poiché è stata prevista la scelta dell’Indonesia come possibile paese di riferimento, la Commissione ha inoltre informato dell’apertura del procedimento i produttori di tale paese.
(8) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere motivi particolari per chiedere un’audizione.
(9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al gruppo di società interessato e ha ricevuto risposta da cinque società del gruppo Rainbow entro il termine fissato. [Dato che il gruppo Rainbow è attualmente costituito da due società produttrici (una delle quali è la GT Enterprise), da un fornitore di materia prima, da una società — attualmente inattiva — in precedenza coinvolta nella produzione del prodotto in esame e da un rivenditore a Hong Kong, il riesame ha riguardato le attività dell’intero gruppo]. La Commissione ha inviato inoltre questionari ai produttori in Indonesia. Un produttore indonesiano si è mostrato disposto a fornire informazioni per il presente riesame e ha dato una risposta parziale al questionario.
(10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’analisi relativa al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, al trattamento individuale nonché alla determinazione del dumping. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società appartenenti al gruppo di società interessato:
Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co. Ltd., Shenzhen, RPC, (GT Enterprise),
Jintian Industrial (Nanjing) Co. Ltd., Nanjing, RPC,
Golden Time Chemical (Jiangsu) Co. Ltd., Jiangsu, RPC,
Nanjing Jinzhang Industrial Co. Ltd., Nanjing, RPC,
Rainbow Rich Ltd., Hong Kong.

1.6. Periodo dell’inchiesta di riesame

(11) L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo che va dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

2. RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(12) Nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base, per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento. Brevemente, e solo per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, che le imprese richiedenti devono dimostrare di rispettare:
le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze di mercato e senza significative interferenze statali; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato,
i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, di applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,
non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato,
le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità,
le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(13) Il gruppo di società interessato ha richiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, e ha presentato i moduli di richiesta per i quattro produttori stabiliti nella Repubblica popolare cinese. La Commissione ha raccolto e verificato presso le sedi delle società tutte le informazioni riportate nelle richieste e considerate necessarie.
(14) Con il presente riesame si è accertato che la situazione della società interessata è cambiata rispetto all’inchiesta iniziale. È stato constatato che la GT Enterprise non soddisfa più tutti i criteri per il TEM. Il gruppo Rainbow è stato inoltre ampliato e ristrutturato rispetto alla situazione riscontrata nell’inchiesta iniziale. Neppure le altre società del gruppo che hanno presentato i moduli di richiesta hanno potuto dimostrare di soddisfare i criteri per il TEM.
(15) Per quanto riguarda il primo criterio, relativo alle decisioni in materia di politica commerciale e all’interferenza statale, è stato appurato che l’amministrazione locale ha il potere di interferire nell’assunzione e nel licenziamento del personale di una delle società del gruppo. L’amministrazione locale è inoltre uno dei principali azionisti della società che produce materie prime. Sono stati rilevati indizi di una significativa interferenza statale nelle attività e decisioni di questa società, nel costo del lavoro nonché nella fornitura di materie prime alla società (elettricità, acqua) e da parte della società stessa alle società collegate. Ad esempio lo stato azionista ha fornito personale esterno alla società a condizioni
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