Council Implementing Regulation (EU) No 1245/2011 of 1 December 2011 implementing Regulation (EU) No 961/2010 on restrictive measures against Iran
Published date | 02 December 2011 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 319, 2 December 2011 |
2.12.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 319/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1245/2011 DEL CONSIGLIO
del 1o dicembre 2011
che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. |
(2) | Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010, cui si applica l'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati. |
(3) | Il Consiglio è giunto alla conclusione che alle persone, entità ed organismi elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste. |
(4) | Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno modificare le voci riguardanti talune entità inserite nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010. |
(5) | Inoltre, considerata la preoccupazione costante manifestata dal Consiglio europeo il 23 ottobre 2011 riguardo all'espansione dei programmi nucleare e missilistico dell'Iran e conformemente alla decisione 2011/783/PESC Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone, entità ed organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010. |
(6) | È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.
(2) Cfr. pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 è modificato come segue:
1) | vengono aggiunte all'elenco di cui all'allegato VIII le seguenti persone ed entità: I. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici A. Persone
B. Entità
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