Council Implementing Regulation (EU) No 1285/2009 of 22 December 2009 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism and repealing Regulation (EC) No 501/2009

Published date23 December 2009
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 346, 23 December 2009
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23.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346/39

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1285/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento (CE) n. 501/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 501/2009 che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 (2), che stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica tale regolamento.
(2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 501/2009. Nel caso di un gruppo una modifica della motivazione è stata fornita nell'ottobre 2009.
(3) Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 501/2009 di avere deciso di mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di otto gruppi una modifica della motivazione è stata fornita nell'ottobre 2009 (4).
(4) Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, dello stesso. A tale riguardo il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni ad esso presentate dai soggetti interessati.
(5) In seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado del 30 settembre 2009 nella causa T-341/07, una persona non è stata inclusa nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.
(6) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno modificare la voce che riguarda uno dei gruppi nell'elenco.
(7) Il Consiglio ha concluso che, ad eccezione della persona di cui al considerando 5, le persone, i gruppi e le entità restanti elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (5), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
(8) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 501/2009 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2) GU L 151 del 16.6.2009, pag. 14.

(3) GU C 136 del 16.6.2009, pag. 35.

(4) GU C 261 del 31.10.2009, pag. 26.

(5) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. PERSONE

1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato il 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (– membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»)
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») nato il. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) – (membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»)
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) nato il 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, (Arabia saudita), cittadinanza saudita
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa, (Arabia saudita), cittadinanza saudita
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita
6. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
7. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e «al-Hijra»
8. ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di «al-Takfir» e
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