Council Implementing Regulation (EU) 2017/77 of 16 January 2017 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Published date | 17 January 2017 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 12, 17 January 2017 |
17.1.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 12/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/77 DEL CONSIGLIO
del 16 gennaio 2017
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) | In conformità della decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio (2), varie entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) | A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-182/13 (3), T-433/13 (4), T-158/13 (5), T-5/13 (6) e T-45/14 (7), Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH e Naser Bateni non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(4) | A seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C — 200/13P (8), la Bank Saderat Iran non è inclusa nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. Di conseguenza, e per certezza giuridica, la voce relativa alla Bank Saderat PLC (Londra) riportata in tale allegato dovrebbe essere soppressa. |
(5) | È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
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