Council Implementing Regulation (EU) 2017/77 of 16 January 2017 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran

Published date17 January 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 12, 17 January 2017
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17.1.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 12/24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/77 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2017

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
(2) In conformità della decisione (PESC) 2017/83 del Consiglio (2), varie entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
(3) A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-182/13 (3), T-433/13 (4), T-158/13 (5), T-5/13 (6) e T-45/14 (7), Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH e Naser Bateni non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
(4) A seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C — 200/13P (8), la Bank Saderat Iran non è inclusa nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. Di conseguenza, e per certezza giuridica, la voce relativa alla Bank Saderat PLC (Londra) riportata in tale allegato dovrebbe essere soppressa.
(5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

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