Règlement d'exécution (UE) 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne certaines exonérations liées aux opérations intracommunautaires

Published date07 December 2018
Subject Matterimposta sul valore aggiunto,affari fiscali,ravvicinamento delle legislazioni,taxe sur la valeur ajoutée,fiscalité,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 311, 7 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 311, 7 décembre 2018
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7.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1912 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Nella comunicazione del 7 aprile 2016 relativa al piano d'azione sull'IVA, la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta relativa ad un sistema definitivo in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri. Il Consiglio, nelle conclusioni dell'8 novembre 2016, ha invitato la Commissione a presentare, nel frattempo, alcuni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere, anche in materia di esenzioni a favore delle operazioni intracomunitarie.
(2) La direttiva 2006/112/CE stabilisce una serie di condizioni per esentare dall'IVA le cessioni di beni nell'ambito di determinate operazioni intracomunitarie. Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro.
(3) Tuttavia, le divergenze di approccio tra gli Stati membri nell'applicazione di tali esenzioni per le operazioni transfrontaliere hanno creato difficoltà e incertezza giuridica per le imprese. Ciò risulta in contrasto con l'obiettivo di migliorare gli scambi commerciali intracomunitari e con l'abolizione delle frontiere fiscali. È dunque importante specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi.
(4) Poiché le frodi transfrontaliere in materia di IVA sono essenzialmente associate alle esenzioni per le cessioni intracomunitarie, è necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione.
(5) Al fine di fornire soluzioni pratiche per le imprese, nonché garanzie per le amministrazioni fiscali, è opportuno introdurre due presunzioni refutabili nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2).
(6) Le disposizioni di semplificazione del regime di call-off stock dovrebbero essere accompagnate da adeguati obblighi in materia di registrazione, al fine di garantirne la corretta applicazione.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è modificato come segue:

1) nel capo VIII è inserita la sezione seguente: «Sezione 2 bis Esenzioni connesse alle operazione intracomunitarie (Articoli da 138 A 142 della Direttiva 2006/112/CE)
Articolo 45 bis
1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:
a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;
b) il venditore è in possesso di:
i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti
...

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