Council Implementing Regulation (EU) No 790/2014 of 22 July 2014 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combatting terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) No 125/2014

Published date23 July 2014
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 217, 23 July 2014
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23.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 217/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 790/2014 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2014

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 (2), che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
(2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, qualora fosse praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco.
(3) Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata.
(4) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. A tale riguardo, ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate.
(5) Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una persona nell'elenco.
(6) Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC (3), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
(7) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è quello figurante figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 (GU L 40 dell'11.2.2014, pag. 9).

(3) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein
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