Council Implementing Regulation (EU) No 790/2014 of 22 July 2014 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combatting terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) No 125/2014
Published date | 23 July 2014 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 217, 23 July 2014 |
23.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 217/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 790/2014 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2014
che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 (2), che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»). |
(2) | Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, qualora fosse praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco. |
(3) | Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. |
(4) | Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. A tale riguardo, ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate. |
(5) | Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una persona nell'elenco. |
(6) | Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC (3), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. |
(7) | È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è quello figurante figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 (GU L 40 dell'11.2.2014, pag. 9).
(3) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).
ALLEGATO
Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1
I. PERSONE
1. | ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878. |
2. | AL-NASSER, Abdelkarim Hussein |
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