Council Implementing Regulation (EU) No 626/2012 of 26 June 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 349/2012 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tartaric acid originating in the People’s Republic of China

Published date13 July 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 182, 13 July 2012
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13.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 626/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Nel 2006, con il regolamento (CE) n. 130/2006 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») («misure antidumping iniziali»). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio (3). Nel 2012 il Consiglio ha modificato dette misure con il regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 (4) e le ha prorogate per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 (5).

2. Apertura di un riesame intermedio

(2) Una domanda di riesame è stata presentata dai seguenti produttori dell’Unione: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl e Comercial Quimica Sarasa SL («richiedenti»).
(3) La domanda di riesame si limitava alla verifica delle pratiche di dumping relativamente a due produttori esportatori della RPC, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzhou, e Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai. Nella domanda si sosteneva che il mantenimento delle misure al livello esistente, basato sul livello di dumping determinato in precedenza, sembrava non essere più sufficiente per controbilanciare il dumping, dato che a entrambe le società doveva essere negato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»).
(4) Disponendo di elementi di prova prima facie sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio e dopo aver sentito il comitato consultivo, il 29 luglio 2011 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame intermedio limitato al dumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

3. Inchiesta

3.1. Periodo dell’inchiesta

(5) L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

3.2. Parti interessate dalla presente inchiesta

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame intermedio i due produttori esportatori del paese interessato e le autorità del paese interessato.
(7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

3.3. Risposte al questionario e verifiche

(8) La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori citati nella domanda di riesame e ai produttori del paese di riferimento, l’Argentina.
(9) Hanno risposto al questionario i due produttori esportatori della RPC e il produttore del paese di riferimento che ha collaborato.
(10) Per consentire ai due produttori esportatori della RPC di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato loro i necessari moduli di richiesta. Entrambi hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, o il TI qualora l’inchiesta avesse stabilito che nel loro caso non sussistevano le condizioni per beneficiare del TEM.
(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:
a) Produttori esportatori della RPC:
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai
Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzhou
b) Produttori esportatori nel paese di riferimento:
TARCOL SA, Buenos Aires

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(12) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia l’acido tartarico, escluso l’acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario della RPC, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 («prodotto in esame»).
(13) Il prodotto in esame è usato nella produzione del vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Esso può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione, come nel caso della produzione nell’Unione, oppure mediante sintesi chimica da composti petrolchimici, come nel caso della produzione nella RPC. Dai sottoprodotti della vinificazione si ottiene solamente l’acido L(+) tartarico. La produzione sintetica consente di fabbricare sia l’acido L(+) tartarico che l’acido DL-tartarico. Entrambi i tipi costituiscono il prodotto in esame e presentano impieghi analoghi.

2. Prodotto simile

(14) Come nella precedente inchiesta, si è ritenuto che l’acido tartarico prodotto nella RPC ed esportato nell’Unione, quello prodotto e venduto sul mercato interno del paese di riferimento (Argentina) e quello fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori dell’Unione presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e siano destinati agli stessi usi principali. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

(15) Entrambe le società menzionate nella domanda di riesame hanno chiesto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale deve essere determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento.
(16) Sono di seguito brevemente sintetizzati, e solo a titolo di riferimento, i criteri relativi al TEM:
1) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;
2) i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso;
3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato;
4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
5)
...

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