Council Regulation (EC) No 284/2002 of 12 February 2002 renewing for 2002 the measures laid down in Regulation (EC) No 1416/95 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas in 1995 for certain processed agricultural products, as regards products originating in Norway (Text with EEA relevance)

Published date16 February 2002
Subject MatterAccession,Commercial policy,Customs duties: Community tariff quotas
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 46, 16 February 2002
EUR-Lex - 32002R0284 - IT

Regolamento (CE) n. 284/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante proroga per il 2002 di provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995, per determinati prodotti agricoli trasformati, per quanto riguarda i prodotti originari della Norvegia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 16/02/2002 pag. 0001 - 0003


Regolamento (CE) n. 284/2002 del Consiglio

del 12 febbraio 2002

recante proroga per il 2002 di provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995, per determinati prodotti agricoli trasformati, per quanto riguarda i prodotti originari della Norvegia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio, del 19 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati(1), ha aperto per l'anno 1995 dei contingenti tariffari a favore della Norvegia alle condizioni fissate nel relativo allegato II.

(2) I provvedimenti istituiti con il regolamento (CE) n. 1416/95 sono stati prorogati annualmente dai regolamenti (CE) n. 102/96(2), (CE) n. 306/97(3), (CE) n. 560/98(4), (CE) n. 2847/98(5), (CE) n. 215/2000(6) e (CE) n. 591/2001.

(3) Non essendo stato possibile concludere i protocolli aggiuntivi anteriormente al 1o gennaio 2002, la Comunità è tenuta, a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, a adottare i provvedimenti necessari per ovviare a tale situazione. È pertanto necessario prorogare per il 2002 i provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1416/95.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT