Council Regulation (EC) No 1595/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 1442/88 on the granting, for the 1988/89 to 1995/96 wine years, of permanent abandonment premiums in respect of wine-growing areas

Published date16 August 1996
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 206, 16 August 1996
EUR-Lex - 31996R1595 - IT

Regolamento (CE) n. 1595/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole da 1988/1989 a 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 16/08/1996 pag. 0036 - 0037


REGOLAMENTO (CE) N. 1595/96 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole da 1988/1989 a 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'incentivo ad abbandonare definitivamente le superfici viticole costituito dalla concessione di premi, come previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio (4), ha contribuito al risanamento del mercato vinicolo; che sussistono tuttavia alcune superfici viticole marginali di cui è opportuno incoraggiare l'abbandono;

considerando che in attesa della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è opportuno prorogare il regime attuale di premi a favore dell'abbandono definitivo delle superfici viticole, pur limitando la superficie totale che può costituirne oggetto; che si rivela inoltre opportuno consentire agli Stati membri di determinare le regioni nelle quali si applica il provvedimento, al fine di evitare che il proseguimento del regime di estirpazione perturbi l'equilibrio produttivo e/o ecologico di talune regioni; che questa misura rende superflue le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1442/88;

considerando che, dato che le superfici destinate alla produzione di uva classificata unicamente come uva da tavola non sono incluse nel campo di applicazione del divieto di nuovi impianti di viti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 (5), è necessario escludere tali superfici dal beneficio dei premi di abbandono definitivo;

considerando che è opportuno inserire alcune precisazioni circa l'esclusione dal beneficio dei premi di abbandono definitivo delle superfici viticole che abbiano precedentemente beneficiato di aiuti a favore della ristrutturazione dei vigneti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE...

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