Council Regulation (EC) No 545/2002 of 18 March 2002 extending the financing of quality and marketing improvement plans for certain nuts and locust beans approved under Title IIa of Regulation (EEC) No 1035/72 and providing for a specific aid for hazelnuts
Published date | 28 March 2002 |
Subject Matter | Fruit and vegetables |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 84, 28 March 2002 |
Regolamento (CE) n. 545/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002 pag. 0001 - 0003
Regolamento (CE) n. 545/2002 del Consiglio
del 18 marzo 2002
che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1) Il titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(4), stabilisce diverse misure specifiche per ovviare all'inadeguatezza degli impianti di produzione e di commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube. Viene concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico e che hanno presentato un piano approvato dall'autorità competente per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei loro prodotti.
(2) L'aiuto specifico concesso per l'elaborazione e l'attuazione del piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è limitato ad un periodo di dieci anni per consentire un graduale trasferimento delle responsabilità finanziarie ai produttori.
(3) Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(5). Tuttavia, come specificato all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori in applicazione del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 vengono mantenuti fino al loro esaurimento.
(4) Alcuni piani sono scaduti nel 2000, al termine del periodo di dieci anni. Tali piani sono stati resi ammissibili all'aiuto per un undicesimo anno a norma del regolamento (CE) n. 558/2001 del Consiglio, del 19 marzo 2001, che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72(6).
(5)...
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