Council Regulation (EC) No 866/97 of 12 May 1997 amending Regulation (EEC) No 2658/87 as regards the preliminary provisions of the tariff and statistical nomenclature
Published date | 16 May 1997 |
Subject Matter | Common customs tariff,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 124, 16 May 1997 |
Regolamento(CE) n. 866/97 del Consiglio del 12 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 16/05/1997 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 866/97 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) prevede l'applicazione di un dazio forfettario del 10 % ad valorem alle merci contenute in piccole spedizioni inviate ad un privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 200 ecu;
considerando che il dazio forfettario del 10 % ad valorem è stato stabilito con il regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (2); che il massimale di 200 ecu è stato adottato con il regolamento (CEE) n. 1315/88 (3); che da allora queste disposizioni non sono state modificate;
considerando che dal 1969 la media dei dazi doganali è stata ridotta e che, secondo gli accordi conseguenti all'ultimo ciclo di negoziati nel quadro del GATT, essa raggiungerà il 3,5 % nel 1999; che è necessario tener conto dell'evoluzione della media dei prezzi del mercato estero;
considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata allegate al regolamento (CEE) n. 2658/87, il numero «10 %» è sostituito da «3,5 %» e l'importo «200 ecu» è sostituito da «350 ecu».
Articolo 2
Il presente...
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