Council Regulation (EC) No 696/2002 of 22 April 2002 confirming the definitive anti-dumping duty imposed on imports of cotton-type bed linen originating in India by Regulation (EC) No 2398/97, as amended and suspended by Council Regulation (EC) No 1644/2001

Published date25 April 2002
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 109, 25 April 2002
EUR-Lex - 32002R0696 - IT 32002R0696

Regolamento (CE) n. 696/2002 del Consiglio, del 22 aprile 2002, che conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento (CE) n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 25/04/2002 pag. 0003 - 0013


Regolamento (CE) n. 696/2002 del Consiglio

del 22 aprile 2002

che conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento (CE) n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 2398/97 del 28 novembre 1997(2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan ("regolamento definitivo"). Il regolamento definitivo era stato preceduto dal regolamento (CE) n. 1069/97(3) della Commissione, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (in appresso: "il regolamento provvisorio").

Il 12 marzo 2001, l'organo arbitrale dell'OMC ha adottato una relazione dell'organo di appello e una relazione del gruppo speciale, modificata dalla relazione dell'organo di appello, sulla causa "Comunità europea - dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India" (relazioni)(4).

Si ricorda che in seguito all'adozione di tali relazioni il regolamento definitivo è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio(5) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India. Il regolamento definitivo è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 160/2002(6) del Consiglio, che ha sospeso l'applicazione del dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Egitto e ha chiuso il procedimento per quanto riguarda le importazioni dal Pakistan. Come previsto all'articolo 1, paragrafo 2 di quest'ultimo regolamento, il dazio antidumping sulle importazioni dall'Egitto è poi scaduto il 28 febbraio 2002, poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di riesame entro il termine stabilito.

B. RIESAME DELLE RISULTANZE

1. Nota preliminare

(2) Dando seguito ad una richiesta debitamente documentata del comitato delle industrie europee del cotone e delle fibre affini (Eurocoton) (il denunciante dell'inchiesta originaria), la Commissione ha avviato un riesame riguardante esclusivamente il dumping, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. L'avviso di apertura è stato pubblicato il 13 febbraio 2002(7) e l'applicazione del dazio antidumping resta sospesa in attesa dell'esito dell'inchiesta relativa al riesame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1644/2001.

(3) In considerazione del fatto che il procedimento è stato chiuso per quanto concerne le importazioni originarie del Pakistan e che le misure relative alle importazioni dall'Egitto sono scadute il 28 febbraio 2002, si ritiene opportuno procedere ad un riesame delle risultanze dell'inchiesta. Il riesame si limita alla determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità nella misura in cui tale determinazione era stata basata su un'analisi dell'incidenza congiunta delle importazioni dall'India, dall'Egitto e dal Pakistan.

(4) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 1995 e il 30 giugno 1996 (periodo dell'inchiesta - "PI"). L'inchiesta relativa ai parametri necessari per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1992 e la fine del PI (30 giugno 1996). Tale periodo viene definito "il periodo considerato".

2. Pregiudizio

2.1. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall'India

(5) La tabella che segue illustra l'andamento delle importazioni dall'India, prese isolatamente, nel periodo considerato.

>SPAZIO PER TABELLA>

(6) Le sole importazioni dall'India sono passate da 11845 t nel 1992 a 18428 t nel PI, con un aumento del 56 % (6583 t), nel periodo considerato.

(7) Anche escludendo le importazioni delle società per le quali non sono state constatate pratiche di dumping, l'aumento del volume delle importazioni in dumping dall'India resta significativo. Infatti le importazioni delle società che praticavano il dumping sono cresciute da 10232 t nel 1992 a 15816 t durante il PI, ossia del 55 % (5584 t). La loro quota di mercato è aumentata del 66 % nel periodo considerato e rappresentava ancora l'8,5 % del mercato comunitario durante il PI.

(8) Va notato che l'aumento massimo delle importazioni dall'India si è verificato tra il 1994 e il PI (+ 5315 t e + 3,1 punti percentuali di quota di mercato; + 5058 t e + 2,9 punti percentuali di quota di mercato se si escludono le importazioni delle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping). Questo andamento delle importazioni in dumping ha coinciso con una caduta del consumo del 4 %, ovvero di 7849 t, sul mercato comunitario.

(9) La tabella che precede indica inoltre che i prezzi della biancheria da letto sono sensibilmente diminuiti nel periodo considerato. Ad esempio, i prezzi medi sono diminuiti del 18 % nel periodo tra il 1993 e il PI e del 25 % tra il 1994 e il PI. L'andamento dei prezzi non risulta sostanzialmente diverso se si escludono le importazioni delle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping.

(10) Durante il PI il livello di sottoquotazione delle importazioni in dumping dall'India, espresso in percentuale dei prezzi medi adeguati dell'industria comunitaria, variava tra il 13,8 % e il 40,8 %. La sottoquotazione resta significativa anche se si escludono le importazioni delle società per le quali non sono state constatate pratiche di dumping (si veda il considerando 24 del regolamento (CE) n. 1644/2001). La media ponderata del margine di sottoquotazione è del 19 % circa.

2.2. Situazione dell'industria comunitaria

(11) La situazione dell'industria comunitaria è stata analizzata nei considerando da 81 a 91 del regolamento provvisorio e nei considerando 40 e 41 del regolamento definitivo. Come si è dimostrato nei considerando da 25 a 47 del regolamento (CE) n. 1644/2001, sono stati analizzati tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

2.2.1. Crescita

(12) I risultati dell'industria comunitaria sono stati particolarmente negativi tra il 1994 e il PI in termini di volume delle vendite (- 1173 t). Nello stesso periodo...

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