COUNCIL REGULATION (EC) No 3698/93 of 22 December 1993 concerning the arrangements applicable to the import into the Community of products originating in the Republics of Bosnia-Herzegovina, Croatia and Slovenia and the former Yugoslav Republic of Macedonia

Published date31 December 1993
Subject MatterExternal relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 344, 31 December 1993
EUR-Lex - 31993R3698 - IT

REGOLAMENTO (CE) N. 3698/93 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 31/12/1993 pag. 0001 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 3698/93 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3953/92 (1) ha definito il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che è opportuno mantenere tali disposizioni per il 1994, fatti salvi le modifiche di natura redazionale e l'adeguamento degli allegati;

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia, sottoscritto a Lussemburgo il 5 aprile 1993, che definisce in particolare il regime degli scambi commerciali tra la Comunità e la Slovenia, prevede che la Comunità stabilisca il regime tariffario d'importazione per alcuni prodotti elencati all'allegato dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli da 2 a 8, i prodotti diversi da quelli elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e all'allegato A del presente regolamento, originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio, del 26 aprile 1993, relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) (2).

Articolo 2

I dazi doganali e i prelievi (elementi mobili) applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato B sono indicati a fronte di ciascun prodotto nel medesimo allegato.

Articolo 3

1. Le importazioni dei prodotti di cui agli allegati C I, C II, C III e C IV sono soggette, dal 1o gennaio al 31 dicembre, a massimali annuali, indicati a fronte di ciascun prodotto, al di là dei quali possono essere ripristinati, conformemente al paragrafo 2, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Non appena viene raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto, la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino al termine dell'anno di calendario, la riscossione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per i prodotti originari delle Repubbliche oggetto del presente regolamento, elencati all'allegato D, i dazi doganali all'importazione nella Comunità vengono ridotti alle aliquote che figurano nel suddetto allegato a fronte di ciascun prodotto.

2. Per quanto riguarda i prodotti per i quali figurano nell'allegato D contingenti tariffari annuali, il beneficio dell'aliquota ridotta viene concesso entro i limiti di questi contingenti.

Per i quantitativi importati al di fuori del contingente, la Comunità applica i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

3. Al fine di ridurre i dazi doganali per determinati prodotti indicati all'allegato D, e originari delle Repubbliche summenzionate, viene stabilito il quantitativo di riferimento annuale che figura nel suddetto allegato.

4. Per il tabacco del tipo «Prilep» di cui ai codici NC ex 2401 10 60 e ex 2401 20 60, originario e proveniente dalle Repubbliche summenzionate, si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 nell'ambito di un contingente tariffario annuale di 1 500 tonnellate.

5. Per le acquaviti di frutta denominante «Sljivovica» del codice NC ex 2208 90 33 si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 nel quadro di un contingente annuale di 5 420 ettolitri.

6. Per le ciliegie a polpa chiara conservate nell'alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato di cui al codice NC ex 2008 60 39, originarie delle Repubbliche suddette, si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 3 000 tonnellate.

Articolo 5

1. Per le ciliegie acide di cui ai codici NC ex 0809 20 20, 0809 20 60, ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91, originarie delle Repubbliche suddette, si applicano i dazi doganali menzionati nell'allegato D.

2. Il paragrafo 1 si applica entro i limiti di un massimale di 3 000 tonnellate per le ciliegie acide dei codici NC ex 0809 20 20 e 0809 20 60 e di 19 900 tonnellate per le ciliegie acide degli altri codici NC menzionati al paragrafo 1. In caso di superamento di questi massimali, il rilascio dei certificati d'importazione previsti per i prodotti in questione può essere sospeso.

Nel caso delle ciliegie acide dei codici NC ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, 0811 90 75, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91, il paragrafo 1 si applica nel rispetto del prezzo minimo all'importazione determinato dalla Comunità. Qualora questo prezzo minimo non venga rispettato, si applica una tassa compensativa.

Articolo 6

1. Per i vini di uve fresche dei codici NC ex 2204 21 e 2204 29 originari delle suddette Repubbliche, i dazi doganali all'importazione sono ridotti al livello indicato nell'allegato D. Questa disposizione si applica nei limiti di un contingente tariffario annuale di 545 000 ettolitri. Per i quantitativi importati al di là del contingente, la Comunità applica il dazio della tariffa doganale comune.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i prezzi praticati all'importazione nella Comunità dei vini originari delle suddette Repubbliche, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano sempre per lo meno uguali ai prezzi di riferimento della Comunità.

Articolo 7

1. Per i prodotti di «baby-beef» definiti all'allegato E del presente regolamento si applicano le disposizioni dei seguenti paragrafi.

2. Nei limiti di un primo contingente tariffario annuale di 25 000 tonnellate, l'importo del prelievo all'importazione nella Comunità è pari al 20 % del prelievo di base. Questa disposizione si applica a condizione che il prezzo d'offerta franco frontiera, maggiorato del dazio doganale e del prelievo ridotto, sia pari o superiore al prezzo d'intervento comunitario per la categoria AU 3, maggiorato del 5 %.

3. Nei limiti di un secondo contingente tariffario annuale di 25 400 tonnellate, da utilizzare una volta esaurito il contingente di cui al paragrafo 2, l'importo del prelievo all'importazione nella Comunità è pari al 50 % del prelievo di base. Questa disposizione si applica a condizione che il prezzo d'offerta franco frontiera, maggiorato del dazio doganale e del prelievo ridotto, sia pari o superiore a quello risultante dall'applicazione del prelievo normale.

4. Per contribuire a stabilizzare il mercato interno della Comunità, la Commissione si accerta che ciascuna Repubblica interessata rispetti un ritmo di fornitura adeguato e prenda tutte le disposizioni necessarie per garantire uno sviluppo ordinato delle sue esportazioni verso la Comunità, in particolare mediante un controllo efficace di ciascuna spedizione grazie ad un certificato che attesti che le merci sono originarie e provenienti dalla Repubblica interessata e corrispondono esattamente alla definizione dell'allegato E. Il testo del certificato è stabilito dalla Comunità.

5. Quando il prezzo del mercato comunitario è inferiore al 98 % del prezzo di orientamento, i paragrafi 1 e 2 si applicano nei limiti di un volume di 4 200 tonnellate al mese. Qualora, durante un dato mese, questo volume non venga totalmente esaurito, il quantitativo non utilizzato può essere riportato unicamente al mese successivo.

6. La Commissione si accerta che ciascuna delle Repubbliche di cui trattasi comunichi agli organi competenti della Comunità tutti i dati utili relativi ai prezzi praticati all'esportazione, nonché i quantitativi e la presentazione dei prodotti esportati (animali vivi, carcasse, quarti).

Articolo 8

I massimali, i quantitativi di riferimento e i contingenti previsti dal presente regolamento si applicano globalmente a tutte le Repubbliche oggetto dello stesso, fatta eccezione per i massimali dell'allegato C II che si applicano unicamente alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 9

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni agricole oggetto del presente regolamento.

Le norme d'origine vengono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (3).

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1o gennaio al 31 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE

(1) GU n. L...

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