Council Regulation (EC) No 663/98 of 23 March 1998 amending Regulation (EC) No 2022/95 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia

Published date26 March 1998
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 93, 26 March 1998
EUR-Lex - 31998R0663 - IT 31998R0663

Regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio del 23 marzo 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 26/03/1998 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 663/98 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure precedenti

(1) Nel maggio 1994, con decisione 94/293/CE (2) della Commissione, sono state adottate misure antidumping nei confronti delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia, facendo seguito ad un procedimento antidumping regionale relativo alle importazioni nel Regno Unito. Tali misure consistevano nell'accettazione di impegni intesi a limitare le esportazioni da ciascuno dei due paesi nel Regno Unito a 100 000 tonnellate l'anno. Tuttavia, le autorità russe hanno violato l'impegno offerto già nel corso del primo anno di validità.

(2) Nel giugno 1994, in seguito ad una denuncia presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), è stata avviata (3) un'inchiesta antidumping a livello comunitario relativa alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia.

Nell'agosto 1995 il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2022/95 (4), ha istituito un dazio antidumping definitivo, sotto forma di un dazio variabile, sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. L'importo del dazio antidumping era pari alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo di 102,90 ecu per tonnellata netta di prodotto e il prezzo netto cif, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, qualora quest'ultimo fosse inferiore al prezzo minimo all'importazione. Al tempo stesso, la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping regionale nei confronti delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (5) con la decisione 95/345/CE.

Per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania, alla luce dei risultati dell'inchiesta relativa alla causa del pregiudizio il procedimento a livello comunitario è stato chiuso con la decisione 95/344/CE della Commissione senza comportare l'istituzione di misure (6). Tuttavia, l'impegno relativo alle importazioni originarie della Lituania nel Regno Unito, accettato nell'ambito del procedimento antidumping regionale, è rimasto in vigore.

L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure a livello comunitario viene denominata in appresso «l'inchiesta iniziale». Il periodo coperto dall'inchiesta iniziale era compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994.

2. Domanda di riapertura dell'inchiesta

(3) Nell'aprile 1997, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in prosieguo denominato «il regolamento di base»), l'EFMA ha presentato una richiesta di riapertura dell'inchiesta relativa alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, allo scopo di esaminare se le misure antidumping avessero o meno avuto effetti sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita.

La richiesta è stata presentata per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva di nitrato di ammonio rappresentava, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base, una quota maggioritaria della produzione complessiva del prodotto in causa nella Comunità, vale a dire dall'industria comunitaria nel procedimento.

(4) Nella domanda si sosteneva che l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia non aveva provocato alcuna variazione, o comunque variazioni insufficienti, dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità. L'industria comunitaria ha allegato informazioni ed elementi di prova prima facie, tali da giustificare la riapertura dell'inchiesta; le prove consistono nel confronto tra il prezzo di rivendita alla tonnellata che era prevedibile dopo l'imposizione delle misure (calcolato sommando al prezzo all'importazione minimo, stabilito dal regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita) con i prezzi di rivendita effettivi alla tonnellata praticati in due Stati membri (Francia e Regno Unito), nei quali il consumo rappresentava, secondo quanto affermato, l'82 % del consumo di nitrato di ammonio nella Comunità.

3. Riapertura dell'inchiesta

(5) Gli elementi di prova allegati alla richiesta sono stati considerati sufficienti. Il 29 maggio 1997, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (7), la Commissione ha annunciato, a norma dell'articolo 12 del regolamento di base, la riapertura dell'inchiesta relativa alle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e ha avviato una nuova inchiesta.

(6) La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura dell'inchiesta i produttori/esportatori e gli importatori/operatori commerciali/distributori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite. La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni, verbalmente e per...

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