Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29 June 1998 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 with a view to extending them to cover special schemes for civil servants

Published date25 July 1998
Subject MatterSocial security for migrant workers,Social provisions,Provisions under Article 235 EEC,Free movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 209, 25 July 1998
EUR-Lex - 31998R1606 - IT

Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 25/07/1998 pag. 0001 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 1606/98 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, in base alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del novembre 1995, nella causa C-443/93 (Ioannis Vougioukas / Idryma Koinonikon Asfalisseon - IKA, Racc. 1995, pag I-4033), l'ambito di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5) dovrebbe essere esteso ai regimi speciali per i dipendenti pubblici e il personale assimilato;

(2) considerando che, tenuto conto di detta sentenza e ai fini dell'applicazione dei suddetti regolamenti, è opportuno che, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente regolamento, le persone coperte da regimi speciali per i dipendenti pubblici e il personale assimilato siano assimilati ai lavoratori subordinati;

(3) considerando che le persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici possono essere al tempo stesso lavoratori autonomi; che il trattato non ha previsto le competenze necessarie per prendere appropriate disposizioni nel campo della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi, ciò che rende pertanto giustificato il ricorso all'articolo 235;

(4) considerando che gli adattamenti da apportare all'articolo dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 richiedono l'adattamento di alcuni loro allegati;

(5) considerando che è necessario precisare, in un allegato, le condizioni di applicazione del coordinamento ad alcuni regimi speciali;

(6) considerando che è necessario tener conto delle peculiarità di determinati regimi pensionistici per dipendenti pubblici di alcuni Stati membri ed in particolare della mancanza, in alcuni Stati membri, di sistemi di coordinamento tra i regimi speciali e il regime generale, dell'esistenza, in altri Stati membri, di sistemi speciali di coordinamento tra i regimi speciali ed il regime generale, della portata limitata di tali regimi e delle loro specifiche disposizioni di bilancio e strutture dei premi, ad esempio il diritto alle prestazioni direttamente connesso a lunghi periodi di servizio;

(7) considerando che non esiste una definizione comune del concetto di dipendente pubblico e che esistono grandi differenze sia per quanto riguarda i sistemi di sicurezza sociale sia per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale e personale di tali sistemi;

(8) considerando che per tener conto delle peculiarità di questi regimi pensionistici speciali, preservando nel contempo l'equilibrio generale del sistema di coordinamento, è quindi giustificata una deroga limitata al principio generale del cumulo, cosicché nell'ambito di tali regimi i periodi compiuti in un regime speciale in un altro Stato membro, pur non dovendo essere presi in considerazione, non vanno perduti, poiché si richiede che essi siano presi in considerazione nel regime generale del primo Stato membro, anche quando l'interessato non ha completato un periodo in tale regime;

(9) considerando che è altresì necessario tener conto delle peculiarità di tali regimi speciali adottando un numero limitato di deroghe alle disposizioni consuete in materia di determinazione della legislazione applicabile in quanto in taluni casi sarà opportuno, per le persone coperte da regimi speciali per i dipendenti pubblici, essere soggette alla legislazione di più di uno Stato membro;

(10) considerando che è nell'interesse delle persone coperte da regimi speciali per i dipendenti pubblici e il personale assimilato che le pensioni di orfano previste da tali regimi siano calcolate in base alle disposizioni del capitolo 3 del titolo III, piuttosto che in base alle disposizioni del capitolo 8;

(11) considerando che la natura e le caratteristiche peculiari dei regimi pensionistici complementari nell'ambito di applicazione della direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (6), e che la diversità di tali regimi all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, significa che essi non rientrano e non dovrebbe essere soggetto al sistema di coordinamento previsto dal presente regolamento, eccetto per i regimi coperti dal termine «legislazione» definito dalla lettera j) dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 o per il quale uno Stato membro effettua una dichiarazione in base a tale articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è così modificato:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il punto i) della lettera a) è modificato come segue:

«i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;»

b) dopo la lettera j) è aggiunta la seguente lettera:

«j bis) il termine "regime speciale per i dipendenti pubblici" designa ogni termine di sicurezza sociale, differente dal regime generale di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati negli Stati membri interessati, al quale siano direttamente soggette tutte le categorie dei dipendenti pubblici o del personale assimilato o alcune di esse;»

c) alla lettera r) è aggiunto il seguente testo:

«anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di assicurazione;»

d) alla lettera s) è aggiunto il seguente testo:

«anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di occupazione;».

2) All'articolo 2, il paragrafo 3 è soppresso.

3) All'articolo 4, paragrafo 4, sono soppresse le parole «né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato».

4) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo;».

5) All'articolo 14 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«La persona di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 14 quater, lettera a) e all'articolo 14 sexies, è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata in base a tali disposizioni, come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione.»

6) Al titolo II, sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 14 sexies

Norme particolari applicabili alle persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici che...

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